Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
– il ricorrente è un cittadino extracomunitario che si è visto rigettare l’istanza di emersione ex l. 102/09 in quanto gravato da condanna ostativa alla regolarizzazione per il reato di cui all’art. 14, co. 5ter, d.lgs. 286/98,
– la norma che prevede il titolo di reato in questione non è più applicabile a decorrere dal 24. 12. 2010 per incompatibilità con il diritto comunitario, secondo l’interpretazione che ha ritenuto di dare la pronuncia della Corte di Giustizia 28. 4. 2011 – C61/11;
– quando un reato è abrogato ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali ex art. 2, co. 2, secondo periodo, c.p., e l’orientamento degli organi di giustizia amministrativa è stato quello di assimilare all’abrogazione la non applicabilità della norma per incompatibilità comunitaria (che pure nella teoria generale del sistema delle fonti sarebbe figura diversa);
– la ostatività alla emersione ex l. 102/09 è un effetto penale della condanna, che quindi è venuto meno a decorrere dal 24. 12. 2010,
– ne consegue che il ricorso deve essere accolto,
– spese a carico perché il provvedimento impugnato è successivo al pronunciamento della Corte di Giustizia e dell’Adunanza plenaria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
SPESE a carico dell’amministrazione, liquidate in euro 500, oltre iva e cpa se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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