Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-01-2012, n. 687

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza 22/6/09 della Corte di appello di Palermo che ha rigettato ti suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Termini Imerese, che aveva rigettato la domanda con la quale egli, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante del Comitato organizzatore della 25^ cronoscalata Cefalù-Gibilmanna, aveva chiesto che il Comune di Cefalù venisse condannato a sostenere gli oneri finanziari dipendenti dalla predetta manifestazione, svoltasi ne 1992, e, per l’effetto, a pagare le relative somme in favore dei creditori, tra i quali esso attore.

Il Comune intimato non si è costituito.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente si duole che il giudice di merito abbia individuato nel provvedimento del 3/10/1992, successivamente annullato dall’autorità tutoria per violazione di legge, con cui la giunta municipale aveva deliberato il pagamento di un acconto sul contributo, un atto accedente al contratto di mandato destinato a fissarne i limiti quanto meno sotto il profilo della spesa autorizzata, con ciò mostrando di ritenere che i limiti e la stessa validità del mandato erano subordinati all’adozione del provvedimento dell’amministrazione autorizzativo della spesa. Ritiene il ricorrente che l’assenza della attestazione della copertura finanziaria non incideva sulla validità del mandato, come risulterebbe anche dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 55, comma 5 (ora D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 151), applicabile nel territorio della Regione siciliana in virtù della L.R. n. 48 del 1991, art. 1, comma 1, lett. i), bensì comportava soltanto che la spesa non poteva essere effettuata.

1.1.- Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in difetto di integrale trascrizione del provvedimento 3/10/92 su cui il motivo si fonda.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame "delle risultanze documentali ed in particolare della Delib. Giunta Municipale 20 marzo 1992, n. 322 e Delib. Giunta Municipale 3 ottobre 1992, n. 860, prodotte in giudizio (…)". 2.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in difetto di integrale trascrizione dei due provvedimenti richiamati, e di indicazione, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, di dove, tra gli atti di causa, siano rinvenibili.

3.- Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva da parte del Comune intimato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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