T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 1376

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorso è impostato sulla circostanza che al ricorrente sia stata respinta la istanza di emersione;

il ricorrente non allega però il provvedimento impugnato, né cita il numero o la data o qualsiasi altro elemento identificativo del provvedimento impugnato;

– questo provvedimento impugnato in realtà non l’ha visto nessuno, né si sa se esista effettivamente;

in corso di udienza si è appreso che probabilmente il procedimento sarebbe ancora aperto ed è stato chiesto un rinvio in attesa che l’amministrazione concluda il procedimento;

– ma l’ordinamento processuale non conosce l’istituto dei ricorsi di annullamento preventivi all’emissione del provvedimento che si chiede di annullare;

– un ricorso del genere è nullo ex art. 40, co. 1, lett. b), c.p.a., sanzionato dall’art. 44, co. 1, lett. b, c.p.a.;

– in difetto di una norma del codice che preveda come vada definito un giudizio originato da un ricorso nullo, si ritiene che la formula del dispositivo debba essere di inammissibilità ex art. 35, co. 1, lett. b), trattandosi di circostanza che osta ad una pronuncia sul merito;

– nulla sulle spese, non essendosi costituita controparte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso.

NULLA sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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