T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 1375

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorrente è cittadino albanese che si è visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno perché condannato per spaccio di stupefacenti;

– il ricorrente sostiene che la norma sulle condanne ostative vieta l’ingresso a chi è stato condannato, ma non vieta il rinnovo del permesso di soggiorno; sostiene inoltre che in ogni caso l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma attributiva di potere gli darebbe diritto ad avere un’altra possibilità;

– in realtà, la norma attributiva del potere esercitato dall’amministrazione nel caso in esame è l’art. 5, co. 5, primo periodo, d.lgs. 286/98 stabilisce che: "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili;

– ed i requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato sono descritti dal precedente art. 4, co. 3, secondo periodo, d. lgs. 286/98, che, nel testo attuale, stabilisce che: "non è ammesso in Italia lo straniero che (…) sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite";

– la condanna per stupefacenti quindi è ostativa sia all’ingresso che al rinnovo (d’altronde, se così non fosse la norma non avrebbe proprio senso, perché chi deve ancora entrare nel territorio dello Stato certo non vi ha mai riportato condanne);

– sulla c.d. seconda possibilità da concedere allo spacciatore di droga, il legislatore, prevedendo l’automatismo tra condanna e diniego di rinnovo, ha deciso che per alcuni reati di particolare allarme sociale (tra cui quelli sugli stupefacenti) questa seconda possibilità non sia concessa;

– si tratta di valutazione di ampia discrezionalità legislativa, che ha passato il vaglio della Corte Costituzionale che nella pronuncia 16. 5. 2008, n. 148 ha anche ricordato che "il cosiddetto automatismo espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa";

– il potere che ha esercitato l’amministrazione nel caso in esame era, pertanto, vincolato dalla esistenza del precedente per spaccio di stupefacenti, ed è stato correttamente esercitato;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che quantifica in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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