Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-01-2012, n. 674

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 7/1/2009 il Tribunale di Massa respingeva, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Banca Toscana s.p.a. nei confronti del sig. C.B., la domanda proposta, in relazione al progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita forzata, con opposizione tardiva di terzo dalla sig. L.E. di accertamento e declaratoria del suo "diritto di comproprietà al 50% dei diritti già spettanti al debitore sul bene subastato di cui al lotto n. 1 e quindi di vedersi assegnata la somma di Euro 101.225,55, pari alla metà dell’importo ricavato dalla vendita all’asta effettuata nel ridetto progetto esecutivo".

Avverso la suindicata pronunzia la L. propone ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Va preliminarmente posto in rilievo che il Collegio ha richiesto una motivazione semplificata.

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 177, 178, 179, 2697 c.c., artt. 112, 115, 116 c.p.c. "in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)".

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo reca plurimi quesiti di diritto formulati in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;

Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;

Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto ( cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza delle proprie tesi difensive.

Il motivo si palesano pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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