T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 1361 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che F.G. e D.D. sono proprietari, come da atto di acquisto rep. n°18689 racc. 7910 del 7 dicembre 1999 Notaro Mannarella di Bergamo (doc. 1 ricorrente, copia di esso), di un immobile sito in Manerba del Garda (Bs) alla via Seselle 59;

– che in relazione a tale immobile, hanno ricevuto il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con il quale si applica loro una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’aumento di valore venale dell’immobile asseritamente in relazione a un non autorizzato cambio di destinazione d’uso senza opere di un complesso avente destinazione di residenza turistico alberghiera. In sintesi, il provvedimento afferma che l’immobile di proprietà dei ricorrenti farebbe parte di un siffatto complesso, che esso sarebbe stato vincolato alla descritta destinazione come da atto di obbligo unilaterale rep. n°1058 del 20 novembre 1997, che detta destinazione non si sarebbe mai concretata, in particolare per l’assenza di una gestione unitaria del complesso in parola, e che l’immobile in fatto sarebbe invece fruito dalla proprietà come normale abitazione. Quanto al cambio d’uso così realizzato, il provvedimento irroga la sanzione (doc. A ricorrente, copia provvedimento; doc. 3 ricorrente, copia atto d’obbligo);

– che F.G. e D.D. impugnano il provvedimento in parola con ricorso affidato, in ordine logico, a cinque motivi. Con il primo di essi, rubricato come censura 1/b a p. 14 dell’atto, deducono come vizio derivato l’incompetenza del Sindaco. In proposito, premettono che il medesimo Sindaco di Manerba aveva già indirizzato ai proprietari delle varie unità del complesso una diffida a concretare la gestione unitaria, e quindi la prevista destinazione, di esso; deducono di aver gravato con autonomo ricorso tale diffida e che la stessa sarebbe viziata di incompetenza, in quanto atto di spettanza del dirigente; assumono quindi che identico vizio affliggerebbe l’ordinanza per cui è causa, ancorché emanata dal dirigente, in quanto consequenziale alla diffida in parola. Con il secondo motivo, rubricato come censura 1/a a p. 10 dell’atto, deducono eccesso di potere perché la mancata realizzazione della unitaria gestione del complesso sarebbe da ascrivere ad altro soggetto, in ispecie la società titolare di un annesso albergo, parte del complesso originario. Con il terzo motivo, rubricato come censura 2/a a p. 17 dell’atto, deducono nominalmente violazione dell’art. 27 T.U. 380/2001, ma in effetti ulteriore eccesso di potere, perché, a loro dire, le sanzioni irrogate a loro e agli altri proprietari delle varie unità abitative sarebbero strumentali a costringerli ad un accordo con la predetta società. Con il quarto motivo, rubricato come censura 2/b a p. 20 dell’atto, deducono violazione dell’art. 53 l.r. Lombardia 12/2005, perché a loro dire il cambio di destinazione per cui è causa sarebbe ormai libero. Con il quinto motivo, rubricato come censura 3/a a p. 24 dell’atto, deducono infine che la sanzione sarebbe stata determinata in base ad un’errata stima dell’aumento di valore, e producono a supporto come doc. 9 le stime per il primo semestre 2010 delle quotazioni immobiliari in Manerba per zona periferica, elaborate dalla Agenzia del territorio;

– che il Comune, costituitosi nei termini, eccepisce la inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla presunta gerente della residenza, asserita controinteressata, e ne chiede comunque la reiezione nel merito;

– che l’eccezione preliminare è infondata, atteso che la presunta gerente è se mai cointeressata alla caducazione del provvedimento impugnato;

– che il ricorso è peraltro infondato e va respinto quanto alla domanda di annullamento. In ordine al primo motivo, si osserva che il presunto nesso di consequenzialità non sussiste, se non altro perché l’atto impugnato, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti (p. 23 ricorso in fine), si limita a irrogare la sanzione e non ordina alcun ripristino. In ordine al secondo motivo, si osserva che, ancora contrariamente a quanto deducono i ricorrenti (p. 4 ricorso), l’atto d’obbligo dal quale discente il vincolo era loro ben noto, come asserito espressamente alle pp. 24 dell’atto di acquisto del bene (doc. 1 ricorrente cit.); pertanto, eventuali responsabilità di terzi nel mancato rispetto dell’originaria destinazione d’uso non elidono la loro personale. Quanto al terzo motivo, eventuali, non ben specificate, pressioni del Comune non sono assistite da prova alcuna, e si risolvono in una affermazione gratuita. Quanto al quarto motivo, anche a mente dell’art. 51 della l.r. 1/2005, che amplia notevolmente le possibilità di mutare le destinazioni d’uso, il carattere negoziale del vincolo medesimo ne esclude la cessazione di efficacia; si deve infatti notare che l’atto d’obbligo (doc. 3 ricorrente cit.) permette il mutamento di destinazione, ma solo a seguito di nuova pianificazione e di assenso del Comune, e siffatta previsione non appare superabile in base all’art. 51 citato, che fa salve le destinazioni imposte dagli strumenti pianificatori. Infine, il quinto motivo è infondato in fatto, perché la via Seselle, come deve considerarsi fatto notorio, si trova non in zona periferica, ma in zona semicentrale, per la quale le quotazioni dell’Agenzia sono superiori e non significativamente difformi da quelle valorizzate dal Comune;

– che per conseguenza va respinta anche la domanda risarcitoria;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per intero. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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