Cass. pen., sez. III 21-09-2006 (27-06-2006), n. 31407 REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME – CONTRAVVENZIONI – ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA – Nudo integrale – Sussistenza del reato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

In fatto e in diritto

Con sentenza del 15/10/2004 il giudice di pace di Spoleto, riconosciute le attenuanti generiche, ha condannato V.B. alla pena di euro 400 di ammenda quale colpevole del reato di cui all’art. 726 c.p. per aver compiuto atti contrari alla pubblica decenza, sdraiandosi su un tavolo completamente nudo a prendere il sole in un?area destinata a pic- nic in località Pettino, nonostante la presenza di altre persone (in Campello sul Clitunno il 24/8/2003).

l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base di tre motivi.

Col primo lamenta mancanza o illogicità della motivazione, perché il giudice non ha preso in considerazione elementi rilevanti della fattispecie concreta, e in particolare il fatto che il teste D., che era stato l’unico a chiamare i carabinieri, aveva dichiarato di non aver provato disgusto o fastidio per la presenza dell’uomo nudo, il quale dormiva sul tavolo da circa un?ora mezzo.

Col secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione sul punto, giacché la nudità integrale (maschile e femminile) non è più atta a provocare turbamento nella coscienza comune attuale.

Con il terzo motivo richiede l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. per l’eventualità che durante la pendenza del giudizio maturi la prescrizione del reato.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il fatto che il denunciante abbia dichiarato di non aver provato disgusto davanti alla nudità dell’uomo dormiente non rileva ai fini penali, giacché la pubblica decenza, che è elemento costitutivo del reato contestato, va commisurata, secondo un criterio storico- sociologico, al sentimento comune dell’uomo medio, e non alla particolare sensibilità di un singolo.

Ne d’altra parte può sostenersi che la nudità integrale, a causa dell’evolversi del comune sentimento, non è più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale, giacché essa può essere tollerata solo nella particolare situazione di campi nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, dov?è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti.

Infine, il reato non è ancora estinto per prescrizione.

Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Considerato il contenuto dell’impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *