T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 1355 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorrente è cittadino extracomunitario che si è visto negare l’emersione perché l’asserito datore di lavoro non disponeva del reddito previsto dall’art. 1ter l. 102/09 (infatti, il reddito era pari a zero);

– il ricorso è fondato sulla circostanza che nel corso della procedura amministrativa il datore di lavoro aveva cercato di dimostrare di avere il reddito previsto dalla norma sostenendo di aver prelevato dalla società Tonoli snc di cui è socio (si tratta di una tintoria) utili per euro 26.834,37 nell’anno 2009 e altri 33.932,41 euro nel 2010;

– in ricorso si sostiene che il reddito si può documentare anche in questo modo, e non solo con la dichiarazione dei redditi;

– con ordinanza 30. 7. 2011, n. 977 il Tribunale ha disposto una complessa istruttoria fiscale per verificare se il prelievo di utili fosse riconducibile a redditi prodotti nell’anno 2008, che è l’anno di riferimento per verificare il possesso dei requisiti per l’emersione;

– l’esito è stato negativo, perché dalle dichiarazioni del datore di lavoro non si evincono elementi per sostenere che il prelievo in questione si riferisca a redditi dell’anno 2008 (sembra che siano pregressi);

– in verità, è proprio per eliminare elementi di incertezza di questo tipo che l’art. 1ter l. 102/09 ha chiesto di riferire la valutazione sulla capacità economica del datore di lavoro ad un dato certo come il reddito imponibile (cioè un dato che si ricava con certezza dalla dichiarazione dei redditi), e non a improbabili prove atipiche sulla condizione patrimoniale complessiva che si prestano ad equivoci ed ad interpretazioni difformi;

– in ogni caso, pur se si volesse accedere alla tesi della difesa, non vi è comunque prova alcuna nel caso di specie della esistenza di un reddito sufficiente per essere ammessi alla procedura di emersione;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che quantifica in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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