T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 1354

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che in punto di ammissibilità del ricorso, si confermano le valutazioni in ordine alla conversione del rito effettuate nell’ordinanza cautelare 30. 7. 2011, n. 957;

Rilevato sul merito che:

– non è fondata la deduzione sulla insufficienza di prove circa la fittizietà del rapporto lavorativo denunciato, in quanto a sostegno della fittizietà del rapporto depone: 1) la circostanza che il datore di lavoro sia stato arrestato proprio perché procurava ad extracomunitari documentazione falsa per presentare domanda di permesso di soggiorno; 2) che il ricorrente stesso sia indagato per lo stesso reato; 3) che il ricorrente non sia mai stato iscritto all’INPS;

– non è fondata la deduzione sulla asserita necessità di concedere al ricorrente permesso attesa occupazione, perché il ricorrente ne ha già beneficiato, come riportato nello stesso provvedimento impugnato;

– non è fondata già in fatto (ed a prescindere dal diritto) la deduzione sulla asserita necessità di dare all’interessato la possibilità di dimostrare di avere comunque un reddito a disposizione, perché lo stesso ha ricevuto il relativo avviso il 3. 9. 2010 ma nulla ha prodotto sui suoi redditi all’autorità amministrativa prima del provvedimento impugnato (e, per quanto ciò non rilevi sulla legittimità del provvedimento impugnato, e quindi sullo scrutinio attribuito a questo Tribunale) nulla ha prodotto neanche in ricorso, nonostante continui a dire di volerlo fare;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che quantifica in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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