Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-01-2012, n. 664

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che P.A. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Castelfiorentino, la U.S. Fucecchio 1903, in persona del suo presidente pro tempore, per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 671,39, dovutagli per servizi di autotrasporto effettuati il giorno 8/9 dicembre 2001, riportata nella fattura (OMISSIS);

che si è costituita l’associazione convenuta, che frattanto aveva cessato la propria attività, in persona del suo presidente, all’epoca della cessazione, M.G., chiedendo il rigetto della domanda attrice; che, con sentenza depositata in data 14 novembre 2005, N. 170, il Giudice di pace di Castelfiorentino, decidendo secondo equità, ha condannato la associazione U.S. Fucecchio 1903 ed il suo presidente all’epoca dei fatti di causa, M.G., in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attore della somma sopra indicata, oltre interessi legali dalla mora al saldo, nonchè al rimborso delle spese di lite;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la U.S. Fucecchio 1903 e M.G. in proprio hanno proposto ricorso, con atto notificato il 29 dicembre 2006, sulla base di cinque motivi;

che hanno resistito, con controricorso, gli eredi di P. A., nelle persone di B.N., P.L. e P.C..

Considerato, in via preliminare, che, per costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 3^, 10 maggio 2005, n. 9752; Sez. 2^, 19 marzo 2007, n. 6382), le sentenze pronunziate, come nella specie, dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1 e 2, solo – con riferimento al n. 3 dello stesso articolo – per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge, mentre sono soggette a ricorso per cassazione – in relazione allo stesso art. 360 cod. proc. civ., n. 4 – per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la ratio decidendi;

che, pertanto, i motivi di ricorso vanno esaminati alla luce del principio appena enunciato;

che preliminare in ordine logico è l’esame del quinto motivo, con cui i due ricorrenti – dolendosi che il Giudice di pace non abbia riunito le sette controversie instaurate dall’attore nei confronti della medesima associazione per far valere le pretese derivanti da distinti contratti di trasporto – denunciano la violazione del principio processuale della riunione di cause soggettivamente ed oggettivamente connesse di fronte al medesimo giudice;

che il motivo è privo di fondamento;

che, per costante giurisprudenza, l’ordinanza che accoglie o rigetta l’istanza di riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contento decisorio sulla competenza, e la valutazione della opportunità della trattazione congiunta di più cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti sono pendenti, con la conseguenza che l’esercizio – o, come nella specie, il mancato esercizio – di tale potere è insindacabile in sede di impugnazione (Cass., Sez. 3^, 2 febbraio 2004, n. 1873; Cass., Sez. 2^, 4 marzo 2005, n. 4776);

che, passando all’esame del quarto motivo, con esso si prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;

per avere il Giudice di pace condannato, accanto all’associazione, anche M.G. in proprio, pur in difetto di una domanda dell’attore nei suoi confronti; che il motivo è manifestamente fondato;

che risulta per tabulas dalle conclusioni dell’atto di citazione, riportate nello svolgimento del processo descritto dalla sentenza impugnata, che il P. ha chiesto che sia accertato e dichiarato "che la U.S. Fucecchio 1903 è debitrice nei confronti di P.A., titolare della ditta Autolinee Puccioni …, della somma di Euro 671,39, rappresentata dalla fattura n. (OMISSIS), oltre interessi dalla data della messa in mora", mentre non ha chiesto la condanna solidale del M., nè precisato le conclusioni in atti in tal senso;

che tale pronuncia di condanna anche nei confronti di chi aveva agito in nome e per conto dell’associazione è stata adottata dal Giudice di pace senza alcuna richiesta di parte, cosi violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.;

che l’accoglimento del quarto mezzo determina l’assorbimento del primo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del principio informatore della materia di cui all’art. 1957 cod. civ. (per avere la sentenza riconosciuto la responsabilità solidale del M. nonostante il creditore non avesse esercitato l’azione nei confronti del fideiussore ex lege nel termine semestrale previsto dalla legge); e del terzo mezzo, relativo alla errata applicazione del principio di buona fede (trattandosi di un profilo dedotto per contestare l’allargamento della responsabilità del coobbligato in solido al di là del termine di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ.);

che il secondo motivo, con cui si denuncia la mancata applicazione dell’art. 2951 cod. civ., e dei principi informatori della materia riguardo alla prova della messa in mora del debitore ed all’onere della prova, è manifestamente infondato;

che il Giudice di pace, alla stregua della documentazione in atti, ha rilevato come, a fronte del servizio trasporto effettato dall’impresa del P. in data 8/9 dicembre 2001, di cui alla fattura (OMISSIS), il creditore inviò alla associazione debitrice due solleciti con raccomandata con ricevuta di ritorno, in data 31 ottobre 2002 e 17 marzo 2003, idonei a interrompere i termini di prescrizione;

che, pertanto, correttamente il Giudice di pace ha ritenuto che la prescrizione annuale era stata interrotta da atti di messa in mora;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito: ferma restando la condanna della U.S. Fucecchio 1903 nei termini indicati nella sentenza del Giudice di pace, deve essere esclusa la condanna del M. in proprio;

che, in ordine alle spese, va tenuta ferma la condanna della sola associazione per quanto riguarda il primo grado, mentre, in ordine alle spese del giudizio di cassazione, si ravvisano giusti motivi, tenuto conto dell’esito della lite, per l’integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati il secondo ed il quinto ed assorbiti il primo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e, decidendo nel merito, ferma la condanna della U.S. Fucecchio 1903 come pronunciata dal Giudice di primo grado, esclude la condanna di M.G. in proprio, pronunciata dal primo giudice; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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