Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 16-09-2011, n. 34208

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 24 settembre 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 24 giugno 2008 che aveva condannato P.G. alla pena sospesa di mesi sei di reclusione, per il delitto di minacce per costringere C. P. a commettere il reato di distruzione o comunque di occultamento di atto pubblico, con riferimento ad una delibera di nomina di un direttore sanitario della ASL NA (OMISSIS).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore lamentando:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), sotto il profilo della nullità del capo d’imputazione ai sensi dell’art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c);

b) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione in riferimento all’utilizzabilità della deposizione della parte offesa C.;

c) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato ascritto sulla base del verbale di conversazione telefonica intercettata del 20 luglio 2003;

d) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), sotto il profilo della inutilizzabiiità della deposizione del teste C. in quanto basata sulla lettura del contenuto delle intercettazioni del deputato P. in assenza dell’autorizzazione della Camera di appartenenza.

Motivi della decisione

1. Deve sicuramente procedersi all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per essere l’ascritto reato estinto per intervenuta prescrizione.

2. Invero, se, da un lato, il ricorso dell’imputato non è manifestamente infondato, posto che si sottopongono a questa Corte questioni relativamente alla nullità del capo d’imputazione e alla inutilizzabiiità della deposizione testimoniale della parte offesa, non è possibile, di converso, giungere ad un proscioglimento nel merito secondo quanto insegnato dalle Sezioni Unite (v. sentenza 28 maggio 2009 n. 35490).

Infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato il Giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2 soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il Giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

Il che è quanto accade nel caso di specie, non potendo ictu oculi valutarsi l’insussistenza dell’ascritto reato.

3. Ecco quindi che, applicando i termini di cui agli artt. 157 e 161 c.p. nel nuovo testo (anni sette e mesi sei con decorrenza dal (OMISSIS), data di commissione del reato) in considerazione della data di emanazione della sentenza di primo grado (24 giugno 2008) deve affermarsi la prescrizione, intervenuta dopo la decisione di secondo grado (24 settembre 2010), del reato ascritto all’imputato e alla data del 14 marzo 2011, risultando cause di sospensione della prescrizione (alle udienze 23 ottobre 2007 – 13 novembre 2007, 22 gennaio 2008 – 29 gennaio 2008 e 27 maggio 2008 – 24 giugno 2008 in primo grado per astensione degli avvocati dalle udienze e per complessivi mesi uno e giorni venticinque) con il consequenziale annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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