T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 1352 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Cremona ha disposto la reiezione della istanza di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata dalla ricorrente M.G.B. nell’interesse dell’altra ricorrente L.V. (doc. 1 ricorrenti, copia provvedimento impugnato);

– che la cittadina straniera ha riportato una condanna fra gli altri per il reato di cui agli artt. 56, 628 c.p., ovvero per tentata rapina, sotto diverse generalità, come da sentenza di applicazione pena Gup Trib. Lodi 21 marzo 2002 n°122 irr. il 18 aprile successivo (doc. 3 ricorrenti, copia di essa);

– che il reato in questione rientrerebbe nella previsione dell’art. 380 c.p.p., e, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi del comma 13, lett. c) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che esclude, appunto, dalla regolarizzazione gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.";

– che peraltro nelle more del presente giudizio dalla data della sentenza è ampiamente trascorso il termine quinquennale di estinzione del reato di cui all’art. 445 c.p.p., e la ricorrente ha ottenuto il corrispondente provvedimento dell’A.G. penale, prodotto in copia il 13 settembre 2011;

– che il provvedimento stesso, siccome dichiarativo di un effetto di legge e non costitutivo, deve ritenersi utilmente intervenuto;

– che quindi il ricorso è fondato e va accolto;

– che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n.PCR/L/N/2009/101391 del 10 marzo 2011 notificato in data 14 marzo 2011, recante rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla sig.ra B.M.G. a favore della sig.ra L.V..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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