Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-01-2012, n. 660 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.L. propose ricorso avverso cartella intimante il pagamento, in favore del Consorzio di bonifica Val d’Era, del contributo per l’anno 2003, in relazione ad immobili di sua proprietà insistenti nell’area consortile, e contro il diniego di rimborso del medesimo tributo corrisposto per gli anni 2000, 2001 e 2002.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello del Consorzio, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che rilevò l’inammissibilità delle istanze di rimborso per gli anni 2000, 2001 e 2002, per mancata impugnazione degli atti impositivi che avevano dato luogo ai versamenti richiesti in restituzione, e la legittimità della cartella emessa per l’annualità 2003.

I giudici di appello rilevarono, in particolare: a) che, in presenza di definizione di "perimetro di contribuenza" e di "piano di classifica", l’onere della prova in merito alìinsussistenza di benefici a favore del fondo di sua pertinenza incombeva sul contribuente (che non lo aveva assolto); b) che la cartella era adeguatamente motivata attraverso l’indicazione del Consorzio beneficiario, dell’anno di contribuzione, della data di esecutività del ruolo e dell’importo dovuto (in base al "piano di classifica" e del "piano di riparto").

Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.

Il Consorzio ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1) – Con il primo motivo di ricorso, il contribuente il contribuente – deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., R.D. n. 215 del 1933, artt. 3, 10, 13 e 17 e art. 860 c.c. – censura la decisione impugnata per non aver rilevato che, in assenza di definizione del "perimetro di contribuenza", il Consorzio non è esonerato dall’onere di dimostrare il beneficio del consorziato.

Il motivo è inammissibile.

Muove, infatti, da un presupposto di fatto contraddetto dalla decisione impugnata, che contiene la chiara affermazione (non censurata sul piano motivazionale) dell’avvenuto inserimento del bene di proprietà della società ricorrente nel perimetro di contribuenza.

2) 1. – Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente – deducendo vizi di motivazione censura la decisione impugnata per non aver considerato che il Consorzio è esonerato dall’onere della prova solo in presenza di "perimetro di contribuenza trascritto" e che il vantaggio del fondo che giustifica la contribuzione è vantaggio "diretto e specifico", conseguito o conseguibile a causa delle opere del Consorzio e tale da tradursi in qualità del fondo medesimo, e per non aver motivato in merito alla dedotta mancanza del c.d.

"catasto consortile (L.R. n. 34 del 1994, ex art. 18), da considerarsi quale presupposto della contribuzione.

2. – Atteso che sia la sentenza impugnata sia gli atti di parte presentano, quanto a richiami normativi e giurisprudenziali e riferimenti fattuali, profili di non appagante coerenza e perspicuità, il collegio reputa opportuno delineare al riguardo, in premessa, il quadro disciplinare di riferimento.

In tale prospettiva, va rilevato che, rientrando la materia dei consorzi di bonifica nella competenza della legislazione regionale (cfr. l’art. 117 Cost.), nella specie viene in rilievo la L.R. Toscana n. 34 del 1994 e successive modificazioni (largamente ispirata alla corrispondente normativa statale: R.D. n. 215 del 1933).

Dal richiamato dato normativo emerge che – allo scopo della realizzazione di "un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali" (art. 1, comma 1) – tutto il territorio regionale è suddiviso in comprensori, tendenzialmente rispondenti ai diversi bacini idrografici (art. 5), con istituzione in ciascuno di essi, con deliberazione del consiglio regionale (art. 14), di un consorzio di bonifica – eretto in persona giuridica pubblica (art. 12) costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra- agricoli situati nell’ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall’attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo i piani generali di bonifica ed i programmi pluriennali (art. 15, comma 1).

Nell’ambito del comprensorio di pertinenza, ciascun consorzio svolge attività di bonifica, secondo le previsioni del piano generale di bonifica, adottato per quel comprensorio (art. 8), così concorrendo, con Regione ed enti locali, alla realizzazione delle finalità indicate dall’art. 1, attraverso l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 12 della legge (ivi comprese quelle dei soppressi consorzi idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta categoria e dei consorzi idraulici di terza categoria di competenza regionale:

art. 59).

Costituiscono "attività di bonifica" – ove previsti nei piani generali di bonifica di cui alìart. 8 della legge – "il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d’acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonchè ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate" (art. 2, comma 1) ed altresì, se finalizzati ad attività di bonifica, "gli interventi volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili" (art. 2, comma 2).

I proprietari di immobili concorrono a sostenere gli oneri finanziari per la realizzazione "delle opere necessarie ai fini generali della bonifica, alla loro manutenzione ed esercizio fino al compimento delle stesse" solo qualora derivino loro benefici di particolare rilevanza e in misura (comunque non superiore al 25% del totale) proporzionale a questa (art. 3).

Le spese relative alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica dopo il loro compimento, sono a carico delle proprietà immobiliari in rapporto ai benefici che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate (art. 4).

Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il "perimetro di contribuenza", di cui è data notizia al pubblico a mezzo trascrizione ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, art. 58, teso ad individuare le proprietà immobiliari che presentano i due requisiti prescritti ai fini della contribuzione: a) l’insistenza sul comprensorio b) il conseguimento attuale o potenziale di benefici dall’attività di bonifica già realizzata o programmata.

L’iscrizione delle proprietà immobiliari nel "perimetro di contribuenza" comporta l’acquisizione della qualifica di consorziato e la partecipazione al consorzio ed ai relativi oneri, che è obbligatoria (art. 15, commi 2 e 3).

I consorziati "sono tenuti al pagamento del contributo consortile, pari alla quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all’art. 3, comma 2 (concorso alle spese di realizzazione delle opere di bonifica) e all’art. 4, comma 1, lett. b, (spese di manutenzione e di esercizio) nonchè per le spese di funzionamento dal consorzio (art. 16, comma 1).

L’ammontare del contributo consortile, che costituisce onere reale sugli immobili (art. 16, comma 4), è determinato, con la deliberazione annuale di "riparto della contribuenza", in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile (art. 16, comma 2).

A tal fine il consorzio elabora un "piano di classifica" degli immobili, che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l’"indice di contribuenza" di ciascun immobile. Sia il "perimetro di contribuenza" sia il "piano di classifica" degli immobili sono approvati dal consiglio dei delegati, per due terzi eletti dai consorziati (artt. 20, 23).

Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine d’individuare tutti gli immobili situati nell’ambito del comprensorio (art. 18).

2. – Dal riportato dato normativo, emerge, dunque, che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio concorrono alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano beneficio dalle opere suddette e in proporzione alla misura di tale beneficio e che l’esercizio del corrispondente potere impositivo del consorzio si sviluppa attraverso: a) l’inclusione del bene nel "perimetro di contribuenza", che, definendo l’ambito delle proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere ed attività di bonifica (comprese quelle di manutenzione e di esercizio) realizzate o programmate, incide sull’an dell’obbligo contributivo; b) l’elaborazione del "piano di classifica degli immobili" e dell’"indice di contribuenza" dei singoli immobili, che, individuando i benefici derivanti dalle opere di bonifica ai singoli immobili e la definizione dei parametri di relativa quantificazione, incide sul quantum dell’obbligo contributivo.

Con riferimento alla corrispondente normativa statale (cfr., in particolare, il R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11) – la giurisprudenza di questa Corte ha, d’altro canto, precisato che il beneficio che costituisce, unitamente all’ubicazione dell’immobile nel comprensorio consortile, il presupposto dell’obbligo di contribuzione e del corrisponde potere impositivo del Consorzio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all’immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell’inclusione del bene nel comprensorio di bonifica (cfr. Cass. 1386/11, 11722/10, 8770/09, s.u. 8960/96) e che "perimetro di contribuenza" e "piano di classifica" configurano atti amministrativi (cfr. Cass. 8770/09, 1338/78) sindacabili dal giudice amministrativo ed opponibili davanti al giudice ordinario solo in prospettiva di disapplicazione.

Quanto al regime probatorio, si è, peraltro, puntualizzato che la ricomprensione degli immobili nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell’ambito di un "piano di classifica" comporta l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando, in tal caso, sul consorzio, in difetto di specifica contestazione; mentre, in assenza di "perimetro di contribuenza" e di mancata valutazione nell’ambito del "piano di classifica" grava sul consorzio, in base agli ordinari criteri di distribuzione dell’onere della prova ex art. 2967 c.c., l’onere di provare la qualità del contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell’immobile di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull’area del comprensorio (cfr. Cass. ss.uu. 26009/08, 19509/04, 8960/96).

Ai fini considerati nessun rilievo riveste, peraltro, il "catasto consortile" di cui alla L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 18, che, come reso evidente dallo dato testuale della disposizione (oltre che dal complessivo testo normativo) presenta mere finalità repertoriali, ed inoltre – ancorchè indicazioni in contrario appaiano emergere da Cass. 4513/09 – la trascrizione del "perimetro di contribuenza", prevista dall’art. 15, comma 2, della legge regionale in rassegna (e dalla corrispondente norma statale: R.D. n. 215 del 1933, art. 10 ult. parte). L’incombente deve, infatti, ritenersi prescritto nella sua tipica funzione di pubblicità dichiarativa ai fini dell’opponibilità ai terzi, in rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile (cfr. art. 16, comma 4, della Legge Regionale); mentre la circostanza che "perimetro di contribuenza" (come il "piano di classifica") promani dall’assemblea dei delegati degli stessi consorziati (artt. 20, 23) rende superflue forme di pubblicizzazione, che ne subordinino l’efficacia nei loro confronti.

4. – In disparte che l’ultimo profilo del motivo (vizio motivazionale in merito alla dedotta mancanza del "catasto consortile") si rivela inammissibile, perchè tendente ad introdurre un vizio di motivazione in diritto (cfr. Cass. 16640/05, 11883/03), gli esposti rilievi rivelano l’infondatezza delle doglianze in rassegna, posto che, come si è rilevato il "catasto consortile" non riveste alcun rilievo in merito all’insorgenza dell’obbligazione contributiva e che, nella specie, la ricorrenza del vantaggio "diretto e specifico" in favore del fondo della società contribuente, presupposto dell’obbligo di contribuzione e del corrispondente potere impositivo del Consorzio, deve presumersi in funzione dell’incontestato inserimento del fondo medesimo nel "perimetro di contribuenza", essendo, al riguardo, irrilevante l’eventuale mancanza di relativa trascrizione.

3) Alla stregua della considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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