T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 1351 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che come da nota della p.a. depositata il giorno 26 settembre 2011 il provvedimento richiesto, di cui è copia come all. 5, è stato emesso il 13 gennaio 2011, ovvero prima della notifica del ricorso, avvenuta il 28 marzo successivo, e peraltro non è stato notificato alla ricorrente;

– che pertanto va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse;

– che vi è giusto motivo per compensare le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *