Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-06-2011) 16-09-2011, n. 34283

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gip del Tribunale di Ancona, con decreto 11/2/2010, disponeva l’archiviazione del procedimento penale a carico di C. A. e P.M., indagati in relazione al reato di cui all’art. 372 c.p., non ravvisando nell’esito delle indagini espletate elementi a conforto di tale ipotesi accusatoria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, C.W. qualificatosi persona offesa dal reato, e ha lamentato la violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 127, 178 e 409 c.p.p., per non essere state fissata, in seguito dell’opposizione da lui proposta alla richiesta di archiviazione, l’udienza camerale partecipata, con conseguente violazione del contraddittorio.

3. Il difensore degli indagati ha depositato l’1/6/2011 memoria, con la quale ha sollecitato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, non rivestendo il ricorrente la qualità di persona offesa.

4. Il ricorso è inammissibile.

Osserva la Corte che il bene giuridico del reato di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell’attività giudiziaria, sicchè soggetto passivo del reato è la collettività e non la persona che per la violazione della norma subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico. La qualità di danneggiato dal reato non coincide con quella di persona offesa. Ne consegue che la persona che non riveste quest’ultima qualità non è legittimata a ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione, a opporsi a questa e a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione.

5. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *