Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04-10-2011, n. 5438 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, il Prof. A. S., premesso di essere docente ordinario in servizio presso l’Università degli Studi di Napoli (Facoltà di Agraria) e di aver presentato in data 11 dicembre 2008 istanza finalizzata alla permanenza in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 sul riordino del sistema previdenziale, impugnava il provvedimento in data 25 giugno 2010 con cui il decano dell’Ateneo (conformandosi all’avviso espresso dal Senato accademico nella seduta del 27 maggio 2010) aveva respinto l’istanza.

All’indomani delle modifiche introdotte al d.lgs. n. 503 del 1992 ad opera dell’articolo 72 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, il Senato accademico dell’Università degli Studi di Napoli adottò una prima delibera (in data 29 dicembre 2008) con la quale, conferendo prioritario rilievo " (ai) superiori interessi di natura finanziaria dell’Ateneo", stabiliva in modo sostanzialmente indifferenziato di non avvalersi della facoltà di accogliere le richieste di permanenza in servizio formulate dai docenti dello stesso Ateneo.

In un secondo momento, lo stesso Senato accademico adottò una nuova delibera (in data 30 ottobre 2009) con la quale fu deciso di esaminare le istanze di trattenimento in servizio tenendo conto: a) delle esigenze organizzative e funzionali dell’Ateneo con riguardo ai singoli settori; b) della situazione del singolo richiedente e della sua specifica esperienza professionale; c) delle esigenze di carattere finanziario dell’Università.

La delibera in questione stabiliva, altresì, che "per quanto concerne la didattica, si terrà conto della consistenza numerica del personale appartenente al SSD di afferenza del richiedente, verificando se si tratti di un SSD rientrante in un ambito disciplinare relativo ad attività formative di basse o caratterizzanti di un corso di Laurea o Laurea Magistrale – ai sensi del D.M. n. 270/2004 – della Facoltà presso la quale il richiedente presta servizio. Ai fini della valutazione della congruità andrà considerato non solo il personale in servizio presso la Facoltà di appartenenza del richiedente, ma anche quello in servizio presso altre Facoltà dell’Ateneo, alla luce della possibilità di ricorrere all’istituto della mobilità interna, nonché agli affidamenti a professori e ricercatori di Ateneo, con procedure attivate secondo la vigente normativa. Sarà verificato, inoltre, che il collocamento a riposo non pregiudichi il raggiungimento dei requisiti minimi di docenza della facoltà di appartenenza.

Per quanto concerne la ricerca, si terrà conto della congruità della consistenza numerica del personale appartenente all’area CUN di afferenza del richiedente, presso la Facoltà e il Dipartimento di appartenenza. Si prenderà in considerazione, inoltre, il ricoprire le funzioni di coordinatore europeo di Progetti del VI e VII ProgrammaQuadro o di coordinatore nazionale di progetti PRIN incorso al 31 ottobre successivo al raggiungimento del limite di età del richiedente".

Nella seduta del 27 maggio 2010, il Senato Accademico, tenuto conto dei criteri di valutazione di cui alle richiamate delibere, e del parere favorevole al trattenimento in servizio espresso dal Consiglio di Dipartimento e del parere contrario espresso dal Consiglio di Facoltà, procedeva all’esame dell’istanza.

Al riguardo, il Senato accademico esprimeva avviso contrario al trattenimento in servizio, osservando:

– che la consistenza numerica del settore scientificodisciplinare di appartenenza fosse tale da garantire comunque il pieno svolgimento delle attività didattiche della facoltà di appartenenza;

– che la consistenza numerica dell’Area didattica di appartenenza fosse a sua volta tale da garantire comunque il pieno svolgimento delle attività di ricerca dell’Ateneo, "che potrà essere ampliamente svolta sia presso tale Dipartimento, che presso la Facoltà di Agraria";

– che il Prof. S. non ricopriva le funzioni di coordinatore europeo di progetti PRIN o di progetti del VI o VII Programma – quadro di ricerca;

– che il rigetto dell’istanza di trattenimento in servizio non avrebbe comportato il venir meno dei requisiti minimi di docenza della Facoltà di appartenenza, "in quanto dalle risultanze della banca dati dell’offerta formativa si rilevano 40 unità in eccedenza";

– che "in conclusione, alla luce di quanto sopra riportato e dei dati esaminati (…) la permanenza in servizio del Prof. S. non rispond(e) alle esigenze di questa Università".

A tanto faceva seguito l’adozione del decreto rettorale di rigetto dell’istanza in data 25 giugno 2010, fatto oggetto di impugnazione.

Con la sentenza oggetto del presente appello il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati.

In sintesi, il primo giudice (pur non negando che la modifica dell’art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992, intervenuta ad opera del d.l. n. 112 del 2008 aveva comportato un rilevante mutamento dell’istituto in parola, assoggettando il riconoscimento del beneficio a una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione), concludeva nel senso che l’Ateneo napoletano aveva comunque violato le previsioni normative disciplinanti l’esercizio del richiamato potere discrezionale.

In particolare, per la sentenza l’Università degli Studi di Napoli ha illegittimamente limitato le proprie valutazioni ai soli profili concernenti le esigenze organizzative dell’amministrazione e l’efficiente andamento dei servizi, senza operare alcuna valutazione (pure, richiesta dal rinnovellato art. 16 del d.lgs. 503 del 1992) in ordine alla particolare esperienza professionale del docente.

La sentenza veniva appellata dall’Università degli Studi Federico II di Napoli, la quale ne chiedeva la riforma articolando un unico motivo di doglianza.

Secondo l’Università appellante, il Tribunale amministrativo ha omesso di considerare che la modifica legislativa del 2008 non riconosce più al dipendente la "facoltà" (diritto potestativo) di chiedere ed ottenere il trattenimento in servizio di carattere biennale, ma delinea piuttosto in capo all’amministrazione un potere lato sensu discrezionale in ordine al se concedere o meno il richiesto beneficio. Se il nuovo art. 16 indica taluni presupposti per il giudizio discrezionale (es.: la valutazione in ordine alle proprie esigenze organizzative e funzionali, nonché in ordine alla particolare esperienza professionale acquisita dal docente), la modifica legislativa del 2008 riconosce in capo alle amministrazioni pubbliche un potere ampiamente discrezionale, da esercitarsi conferendo primario rilievo all’interesse pubblico sotteso alla scelta di lasciare in servizio il docente o di privarsi del suo apporto.

Per la circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 20 ottobre 2008 la scelta sulle istanze di trattenimento in servizio va operata conferendo preminente rilievo alle esigenze dell’amministrazione.

Ad ogni modo, nell’adottare il rigetto, gli organi dell’Università hanno tenuto in adeguata considerazione le circostanze rilevanti. Infatti, nonostante il parere contrario del Consiglio di Facoltà, il Senato Accademico aveva disposto un’autonoma istruttoria sulle circostanze rilevanti e fornito un’adeguata motivazione sugli elementi di valutazione richiamati dall’art. 16 e dalle delibere degli organi di Ateneo.

Il Prof. S. eccepisce: a) che il quadro normativo (e, segnatamente, l’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992) non conferisce prevalenza alle sole esigenze organizzative dell’amministrazione, imponendo – al contrario – un’adeguata valutazione anche dell’interesse del dipendente, attraverso un’adeguata valutazione del suo specifico vissuto professionale; b) che il rigetto impugnato non tiene in adeguata considerazione gli esiti dell’istruttoria, in particolare l’avviso del Consiglio di Dipartimento; c) che il rigetto è adottato solo in ragione della riduzione dei costi del personale, mentre le motivazioni sull’impatto e l’efficiente andamento dei servizi sono lacunose e insufficienti.

Con ordinanza n. 740/2011 (alla camera di consiglio del 15 febbraio 2011) questa Sezione del Consiglio di Stato respingeva l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza, ritenendo preminente (ai soli fini del giudizio cautelare) l’interesse alla continuità didattica nell’ambito dell’anno accademico in corso.

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dall’Università degli Studi di Napoli "Federico II" avverso la sentenza n. 17539/2010 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con cui è stato accolto il ricorso proposto dal prof. A. S., il quale aveva presentato nel dicembre del 2008 istanza di trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età ordinariamente previsti per il collocamento a riposo (art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503) e, per l’effetto, è stato annullato il decreto rettorale con cui era stata disposta la reiezione dell’istanza ai sensi dell’art. 72 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. La controversia attiene l’art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992, per come è stato integralmente sostituito dall’art. 72, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha innovato l’istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato (anche in regime di diritto pubblico) delineato dall’art. 16.

2.2. Già questa VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 24 gennaio 2011, n. 479 ha rilevato che detto art. 72, comma 7, non contempla più un diritto soggettivo alla permanenza in servizio del pubblico dipendente, ma prevede che l’istanza, che ha facoltà di presentare, vada valutata discrezionalmente dall’Amministrazione, la quale ha facoltà di accoglierla, e possa avere accoglimento solo in concreta presenza degli specifici presupposti individuati dalla disposizione, i primi dei quali sono legati ai profili organizzativi generali dell’Amministrazione medesima ("in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali") e i seguenti alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente ("in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi"). L’esternazione di una tale giustificazione della scelta – insieme a quella sugli altri elementi richiesti dalla disposizione – è necessaria per dar conto del come e perché l’Amministrazione si determini, in deroga alle esigenze di risparmio perseguite dalla legge, a seguire questa speciale via. Non così è quando l’Amministrazione si determini negativamente, ricorrendo allora la situazione ordinaria di normale estinzione del rapporto lavorativo per raggiungimento dei limiti di età, che non richiede una speciale esternazione circa la particolare esperienza professionale dell’interessato. La ratio della nuova norma è, infatti, essenzialmente di contenimento finanziario e questo prevale, perché così vuole questa legge, sulla qualità professionale del docente: sicché è nella prima valutazione che va incentrata la scelta e ne va, se positiva rispetto alla disponibilità offerta dall’interessato, manifestata la ragione.

È alla luce di questa nuova norma che è disciplinata la fattispecie che riguarda l’istanza del Prof. S. (formulata nel dicembre del 2008, quando le disposizioni innovative di cui al d.l. n. 112 del 2008 erano già in vigore).

2.4. Il Collegio non ha ragione di discostarsi dal rammentato precedente. Perciò, è fondato l’appello in epigrafe, se solo si consideri che malgrado il dovere di motivazione fosse nei termini indicati nel caso si intenda fare ricorso all’opzione ordinaria, rappresentata dal collocamento in quiescenza del docente che abbia ormai raggiunto i limiti di età, cionondimeno, l’Università di Napoli ha motivato in modo più che adeguato in ordine alle particolari esigenze organizzative e funzionali (nonché all’interesse all’efficiente andamento dei servizi), che conducevano a non accogliere la domanda. Infatti la delibera del Senato Accademico 27 maggio 2010 ha esposto in modo adeguato, con puntuali riferimenti alla situazione di fatto e motivazioni tutt’altro che di stile, le ragioni organizzative che inducevano a ritenere che la permanenza in servizio del S. non rispondesse alle esigenze funzionali (prima ancora che di contenimento di spesa) dell’Ateneo;

Si aggiunga:

– che la delibera in questione (impostata sullo schema – anch’esso non irragionevole – della "delibera quadrò in data 30 ottobre 2009) ha indicati puntuali elementi di fatto dai quali si poteva desumere che il collocamento in quiescenza del Prof. S. non avrebbe determinato effetti nocivi né per l’attività didattica, né per l’attività di ricerca dell’Ateneo;

– che la valutazione della particolare esperienza professionale acquisita dal docente (di cui è menzione al nuovo art. 16 del d.lgs. 503 del 1992) non solo non è mancata, ma è stata svolta in modo congruo e ragionevole. Di conseguenza, gli organi dell’Ateneo sono giunti in modo legittimo alla conclusione per cui non erano emersi elementi di significato e rilevanza tali da dar luogo alla eccezionale provvista domandata;

– che, per le medesime ragioni, non incide in senso contrario il fatto che il Consiglio di Dipartimento di afferenza aveva espresso parere favorevole alla permanenza in servizio del S.. A parte che questo parere era l’unico favorevole all’accoglimento dell’istanza (mentre i pareri espressi dal Consiglio di Facoltà e dal Senato Accademico erano motivatamente negativi), si tratta di parere non vincolante e non costitutivo del dovere di una motivazione più lata di quella, testé ricordata, imposta dalla legge.

3. Infine, per quanto la presente controversia sia regolata in base a quanto sopra esposto, non è fuor d’opera rilevare che, nelle more del giudizio di appello, è sopravvenuto l’art. 25 della legge di riforma 30 dicembre 2010, n. 240, che – a proposito del collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori – ha stabilito che l’articolo 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 non si applica a professori e ricercatori universitari, e che "i provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti".

4. Per le ragioni esposte il ricorso in appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado (n. 4774/2010) va respinto.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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