Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04-10-2011, n. 5437 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso per ottemperanza, notificato il 24.11.2010 e depositato il 2.12.2010, la signora F. P. chiede – previa diffida – che sia data esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, nn. 2379/10 del 27.4.2010, con la quale veniva riconosciuto il diritto della ricorrente alla restituito in integrum sul piano economico, dopo la costituzione del rapporto di lavoro della medesima quale docente di laboratorio di tecnica microbiologica, con decorrenza giuridica 1.9.1989 ed economica 6.7.1995 (data, quest’ultima, di effettiva assunzione in servizio, in esito ad un contenzioso riferito all’omesso inserimento dell’interessata nell’aliquota dei riservatari quale invalida civile). Nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza il pieno ripristino della situazione soggettiva lesa, anche sul piano delle retribuzioni non corrisposte e della ricostruzione della posizione previdenziale, era riconosciuto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998, nel testo novellato dall’art. 7 della legge n. 205/2000, ovvero in via risarcitoria, nella misura equitativamente determinata del 50% delle retribuzioni non percepite nel periodo 1.9.1989 – 5.7.1995, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.

Con atti depositati il 18.6.2011, tuttavia, l’Amministrazione ha comunicato di avere dato esecuzione alla sentenza di cui trattasi e la stessa ricorrente riconosce l’avvenuta emissione di un ordine di pagamento, con ulteriore fase di regolarizzazione in corso per quanto riguarda la posizione contributiva e previdenziale della medesima.

Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso debba allo stato essere dichiarato improcedibile, essendo pacificamente in corso l’esecuzione della sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza, in termini che l’interessata ritiene non satisfattivi, ma per la parte non ancora definita e quindi in via meramente ipotetica. Allo stato, quindi, non può ravvisarsi un interesse attuale alla coltivazione della presente fase contenziosa, con le conseguenze precisate in dispositivo; quanto alle spese giudiziali, infine, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto dell’evoluzione, ancora in corso, della vicenda sottoposta a giudizio..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara improcedibile il ricorso per ottemperanza specificato in epigrafe; compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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