Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-01-2012, n. 643 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 4128 del 2004, questa Corte, in accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il primo, cassava la decisione della CTR della Toscana, che, confermando la sentenza di prime cure, aveva riconosciuto il diritto della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. al rimborso di Irpeg e all’Ilor, relative all’anno 1984.

La CTR della Toscana, con sentenza n. 117/24/05 depositata l’1.12.2005, giudicando in sede di rinvio, dopo aver escluso la natura transattiva della memoria sottoscritta dalla Società e dall’Agenzia delle Entrate, con cui era stato raggiunto un accordo sostanziale, rigettava l’istanza della contribuente, affermando che i punti controversi erano esattamente sovrapponibili ai motivi del ricorso dell’Ufficio, che la sentenza di cassazione aveva, in sostanza, integralmente, accolto.

La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, in base a cinque motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate non hanno depositato difese. Con la successiva memoria del 3.12.2011, la ricorrente ha riferito che, nelle more, l’Agenzia delle Entrate ha, formalmente, riconosciuto il suo credito ed interamente corrisposto le restituzioni, ed ha, perciò, chiesto emettersi declaratoria di cessazione della materia del contendere, istanza sulla quale ha insistito in sede di discussione.

Essendo venuto meno ogni interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, ne va, in conseguenza, dichiarata l’estinzione, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per intervenuta cessazione della materia del contendere. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, avendo parte ricorrente dichiarato di aver regolato con l’intimata, anche tale questione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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