Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 04-10-2011, n. 625 Invalidità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Le amministrazioni regionali indicate nelle premesse hanno impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso promosso in primo grado dal comune di Condrò e, per l’effetto, ha annullato, per incompetenza, i seguenti atti:

a) il decreto dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque – Settore 4° – Osservatorio sui Rifiuti – n. 315 del 26 agosto 2008, con il quale fu nominato un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della L. n. 19/2005, della delibera G.R. n. 497/07 e dell’art. 24, comma 1, della L. n. 44/91;

b) la nota, datata 22 giugno 2007, prot. n. 16870, con la quale l’Agenzia Regionale per i Rifiuti diffidò la Società d’ambito ATO ME 2 S.p.A. ad indicare ai comuni soci le somme da inserire nei capitoli di bilancio di cui all’art. 21, comma 17, della L. n. 19/2005 e ai comuni soci "di istituire appositi capitoli di spesa con la dotazione finanziaria necessaria";

c) la nota, prot. n. 5774/07, con la quale la società d’ambito ATO ME 2 S.p.A. comunicò al comune di Condrò gli importi da inserire nei due capitoli di bilancio previsti dall’art. 21, comma 17, della L. n. 19/2005, di cui uno a partita di giro, a copertura dei costi al 31 dicembre 2006;

d) la nota, prot. n. 20259 OR, del 13 giugno 2008, con la quale l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque diffidò il comune di Condrò ad intervenire in via sussidiaria nei confronti dell’ATO ME 2 e ad istituire due appositi capitoli di bilancio;

e) la nota, prot. n. 4714, datata 25 giugno 2008, con la quale l’ATO ME 2 comunicò al comune di Condrò "la copia aggiornata al 20 Giugno 2008 del prospetto debito-credito da inserire nei due capitoli di bilancio a copertura totale dei costi e della mancata riscossione";

f) la delibera di Giunta regionale n. 497/07 qualora dovesse interpretarsi nel senso di attribuire all’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque il potere sostitutivo nei confronti del comune di Condrò.

2. – Le controparti evocate in giudizio non si sono costituite.

3. – All’udienza pubblica del 13 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – La controversia si presta ad essere decisa con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 70 del codice del processo amministrativo. Ed invero, si presenta manifestamente fondata la principale censura, con la quale le amministrazioni appellanti hanno dedotto l’insussistenza del vizio di incompetenza ravvisato dal primo Giudice. Sul punto è sufficiente richiamare i recenti precedenti di questo Consiglio, relativi ad analoghe liti, nei quali sono state ampiamente spiegate le ragioni dell’erroneità dell’esegesi normativa seguita dal T.A.R. (tra le altre, si vedano le decisioni n. 435/2011 e n. 414/2011); il Collegio ritiene pertanto di poter rinviare alle motivazioni di detti pronunciati che ben si attagliano anche al caso di specie.

5. – La manifesta fondatezza dell’appello consente di non esaminare le eccezioni preliminari di inammissibilità dell’originario ricorso, formulate in primo grado dalle amministrazioni ricorrenti e riproposte in appello.

6. – La mancata costituzione del comune appellato e la conseguente mancata riproposizione delle altre doglianze dedotte avanti al T.A.R. preclude la possibilità, per il Collegio, di riesaminare le censure, assorbite in prime cure in ragione dell’accoglimento del vizio di incompetenza.

7. – Al lume dei superiori rilievi ritiene, inoltre, il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

8. – In considerazione della natura pubblica dei litiganti, si ravvisano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso promosso in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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