Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 04-10-2011, n. 623 Invalidità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Le amministrazioni regionali indicate nelle premesse hanno impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso promosso in primo grado dal comune di San Piero Patti e, per l’effetto, ha annullato, per incompetenza, il decreto n. 338 del 26 agosto 2008, reso dall’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (d’ora in poi: "ARRA"), con la quale è stato nominato commissario ad acta presso il comune di San Piero Patti il dottor Ma.Sc., con il compito di provvedere:

– all’istituzione degli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell’art. 21, comma 17, della L. n. 19/2005;

– all’iscrizione delle somme dovute alla ATO ME 2 S.p.A. nei capitoli di cui sopra;

– al versamento delle predette somme alla società d’ambito, come intervento sussidiario ai sensi dell’art. 21, comma 17, della citata legge regionale, al fine di permettere alla stessa la possibilità di garantire la corretta esecuzione del servizio.

2. – Si è costituito, per resistere all’impugnazione, il comune di San Piero Patti; l’ATO ME 2 S.p.A. non si è costituita in giudizio.

3. – All’udienza pubblica del 13 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – La controversia si presta ad essere decisa con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 70 del codice del processo amministrativo. Ed invero, si presenta manifestamente fondata la principale censura con la quale le amministrazioni appellanti hanno dedotto l’insussistenza del vizio di incompetenza ravvisato dal primo Giudice. Sul punto è sufficiente richiamare i recenti precedenti di questo Consiglio, relativi ad analoghe liti, nei quali sono state ampiamente spiegate le ragioni dell’erroneità dell’esegesi normativa seguita dal T.A.R. (tra le altre, si vedano le decisioni n. 435/2011 e n. 414/2011); il Collegio ritiene pertanto di poter rinviare alle motivazioni di detti pronunciati che ben si attagliano anche al caso di specie.

5. – La manifesta fondatezza dell’appello consente di non esaminare le eccezioni preliminari di inammissibilità dell’originario ricorso, formulate in primo grado dalle amministrazioni ricorrenti e riproposte in appello.

6. – Le difese del comune di San Piero Patti non offrono convincenti argomenti per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato. Ed invero, l’ente civico appellato ha menzionato la sopravvenuta soppressione dell’ARRA (ex art. 9 della L. n. 19/2008) e l’art. 61 della L. n. 6/2009 (dal cui tenore si pretenderebbe di trarre elementi a favore delle tesi patrocinate). In realtà, le riferite circostanze non sono rilevanti (la prima) ratione temporis, in considerazione dell’oggetto e dell’epoca alla quale va fatta risalire la genesi della controversia e, comunque (la seconda), non pertinenti ai fini della soluzione della lite, posto che il predetto art. 61 della L. 14 maggio 2009, n. 6, non ha attribuito ex post all’ARRA un potere sostitutivo in tema di approvazione delle tariffe, ma ha per contro previsto un diverso potere sostitutivo in materia di attività negoziali volte alla monetizzazione dei crediti delle singole ATO, ovverosia ha introdotto un nuovo potere del tutto estraneo alle questioni dedotte in contenzioso.

7. – Al lume dei superiori rilievi il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

8. – In considerazione della natura pubblica dei litiganti, si ravvisano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso promosso in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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