Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 04-10-2011, n. 615 Personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Questo Consiglio con decisione n. 220 del 2005 – in parziale riforma della sentenza del T.A.R. Catania n. 1209 del 2002 – ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei dipendenti del comune di Catania signori Gi.Gr. e Gi.Cu. dell’indennità giudiziaria a far tempo dalla loro assegnazione in qualità di messi agli uffici giudiziari etnei, con interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22 comma 36 legge n. 724 del 1994.

Secondo gli odierni ricorrenti la decisione è rimasta parzialmente ineseguita perchè:

a) ad entrambi i ricorrenti non sono stati pagati i ratei relativi al 1988 e 1989;

b) agli eredi del signor Cu. (nelle more deceduto) non sono stati corrisposti accessori sui ratei dal 1991.

I ricorrenti domandano perciò l’integrale esecuzione della decisione.

Il ricorso, in difetto di specifiche contestazioni da parte dell’Amministrazione, va accolto.

Per quanto riguarda i ratei del 1988 e 1989, secondo quanto risulta dagli atti, il mancato pagamento è dovuto alla indisponibilità dei fogli di rilevazione delle presenze dei dipendenti negli anni in questione e quindi dalla mancanza di un dato necessario per la liquidazione dell’indennità.

Dal momento che la negligenza del Ministero nella conservazione dei fogli di presenza in pendenza di controversia non configura una giusta causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione e comunque non può andare in danno dei ricorrenti/creditori incolpevoli, ritiene il Collegio in via equitativa che i ratei spettanti nel 1988 e 1989 devono essere liquidati prendendo a base di calcolo la media delle rispettive presenze annuali negli anni 1990, 1991 e 1992.

Per quanto riguarda gli accessori non pagati agli eredi Cu. sui ratei relativi agli anni dal 1991 in poi, la decisione impugnata ne ha chiaramente previsto la corresponsione ai sensi dell’art. 22 comma 36 della legge n. 724 del 1994: al Ministero non resta quindi che adempiere secondo i criteri applicativi enucleati dalla concorde giurisprudenza (cfr. Ap. n. 6 del 1998).

In conclusione il ricorso va accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere all’esatto adempimento nel termine di giorni novanta dalla comunicazione o se anteriore dalla notificazione della presente decisione.

Le spese di questa fase del giudizio sono poste a carico del Ministero della Giustizia e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie il ricorso e ordina al Ministero della Giustizia di dare esecuzione alla decisione in epigrafe indicata nel termine di giorni novanta dalla comunicazione o se anteriore dalla notificazione della presente sentenza.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento complessivo di Euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori in favore dei ricorrenti per onorari e spese di questa fase del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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