Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Con ricorso notificato il 5 marzo 2001 e depositato il successivo 2 aprile, la sig.ra G.C. – occupante l’appartamento sito nel Comune di Sezze via San Carlo n. 7 – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Sindaco del Comune resistente, a seguito dell’invito in tal senso mosso dal responsabile del Servizio Igiene e sanità Pubblica della ASL di Latina con nota del 18.1.2001, ha ordinato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 50 del D.L.vo 267/2000, "di innalzare le bocche di emissione delle canne fumarie della propria abitazione a un’altezza di almeno un metro rispetto al colmo del tetto dell’abitazione confinante", di proprietà dei signori Ricci e D.D..
2) A sostegno del gravame la ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare:
– carenza di legittimazione passiva, non essendo la proprietaria dell’immobile;
– difetto di istruttoria circa l’esatta identificazione della fattispecie in esame;
– difetto dei requisiti della contingibilità e urgenza richiesti dall’art. 50 del D.L.vo 267/2000;
– errata applicazione della L. 615/66 e del Regolamento di esecuzione ( DPR 1391/70).
3) Con ordinanza n. 368 del 10 maggio 2001, la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.
4) Con motivi aggiunti notificati il 18 giugno 2007 e depositati il successivo 7 settembre, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 51 del 17.4.2007, notificata il 18.4.2007, a firma del Commissario Straordinario con la quale è stato ordinato alla ricorrente di "non utilizzare il camino della propria abitazione il cui fumo potrebbe provocare grave pregiudizio per la salute della famiglia D.D. confinante, fino alla emanazione della sentenza definitiva del TAR sezione di Latina".
5) Con ordinanza n. 604 del 10 settembre 2007 (confermata dal Consiglio di Stato Sez. Quinta con ordinanza n. 39 dell’11 gennaio 2008), la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.
6) Alla pubblica udienza del 28 luglio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.
7) In via preliminare, il Collegio rileva l’irricevibilità dei motivi aggiunti per inosservanza del termine perentorio di trenta giorni – decorrente dal momento in ci si è perfezionata l’ultima notificazione – per il deposito in Segreteria (art. 21 comma L: 1034/71; ora art. 45 c.g.a.).
Nel caso di specie, i motivi aggiunti sono stati notificati il 18 giugno 2007 e depositati solo il successivo 7 settembre.
8) Nel merito il ricorso è infondato.
9) Osserva il Collegio che il Sindaco di Sezze ha emesso l’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5 del d.lgs 267/2000 (che attribuisce tale potere al Sindaco per il caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale) a seguito della segnalazione del responsabile del servizio Igiene e Sanità in data 18.1.2001, il quale rappresenta che a seguito di sopralluogo in data 29.12.2000 è stato rilevata la presenza di una canna fumaria da cui si dipartono due bocche di emissione situate a una distanza di circa tre metri e a quota inferiore rispetto al filo superiore di due finestre dall’abitazione dei vicini signori D.D. Vittorio e Ricci Patrizi.
Al fine di eliminare gli inconvenienti igienicosanitari lamentati dagli esponenti, il funzionario invita il Sindaco a emanare apposito provvedimento ordinatorio finalizzato all’innalzamento delle bocche di emissione delle canne "nei confronti del proprietario della canna fumaria, indicato dagli esponenti nella persona della sig.ra C.G.".
10) L’art. 6.15 del DPR 1392/70 (Regolamento per l’esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615, vigente all’epoca dell’adozione dell’impugnato provvedimento. recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici) stabilisce che " Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri".
11) L’inosservanza della norma nel caso concreto è evidente e pertanto, anche alla luce della succitata nota a firma del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità, l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Sezze appare immune dalle dedotte censure.
13) La natura del provvedimento impugnato spiega anche l’inaccoglibilità dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva ad essere destinataria dello stesso avanzata dalla ricorrente.
Essendo questa l’occupante dell’immobile e l’utilizzatrice del caminetto, il Sindaco le ha correttamente indirizzato l’ordinanza a tutela della salvaguardia della salute dei confinanti.
14) Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 340/01, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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