Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 16-09-2011, n. 34259

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 12 novembre 2010 la Corte d’appello di Torino confermava la decisione del giudice dell’udienza preliminare che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato T.F. colpevole del delitto previsto dall’art. 322 c.p., comma 2, per avere, quale gestore di una sala di bowling in cui si praticava il gioco d’azzardo, offerto una somma di denaro al m.llo P., che comandava un’ispezione della Guardia di Finanza, per indurlo al compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio, rivolgendogli la frase: "Quanto devo per aggiustare tutto? Adesso arrivate voi e fate tutto questo casino, tanto so già che pago dei soldi e tutto è come prima".

Contro la sentenza ricorre l’imputato che denuncia:

1. erronea applicazione della legge penale, assumendo che la domanda rivolta al finanziere avrebbe avuto per oggetto la somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa e, comunque, non avrebbe costituito offerta idonea a indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai suoi doveri;

2. mancanza di motivazione in ordine all’omessa sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, negata "per la gravità del fatto e le modalità" senza tenere conto della capacità a delinquere del reo.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè, sotto l’etichetta del vizio di erronea applicazione della norma penale, in realtà propone una rivalutazione delle risultanze probatorie al fine di trame conclusioni opposte a quelle adottate dal giudice di merito, chiedendo a questa Corte di legittimità di esprimere giudizi di fatto che non le competono.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La L. n. 689 del 1981, art. 58 subordina l’esercizio del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva all’osservanza dei criteri indicati dall’art. 133 c.p.. Ciò significa che il giudice, presi in esame i parametri contemplati dalla suddetta previsione, deve specificare in motivazione quali aspetti ha ritenuto rilevanti per la decisione.

Nel caso concreto il giudice a quo ha negato la sostituzione della pena inflitta, perchè, attesa la gravità del fatto desunta dalle modalità dell’azione, ha ritenuto che la sanzione più idonea alla rieducazione del condannato fosse quella detentiva. Tanto basta per l’adempimento del dovere di motivazione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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