Cons. Stato Sez. III, Sent., 05-10-2011, n. 5475 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con bando 6 novembre 2008 (su G.U. 18 novembre 2008) il Ministro dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, prevedendo (all’art. 1) varie riserve di posti per alcune categorie specificamente indicate, ai sensi del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, art. 5, comma 2, tra cui quella del 45 % a favore dei "volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre forze armate"; la stessa disposizione del bando precisava che i partecipanti dovevano dichiarare nella domanda di quale riserva, eventualmente, intendevano avvalersi.

Ha Partecipato al concorso (che si svolgeva nel 2010) il Sig. D. G., dichiarando di avere diritto alla riserva del 45%, essendosi arruolato in ferma prefissata dal 9 dicembre 2008 nel R.A.V. di Cassino. Con successivo decreto ministeriale, a firma del Capo Dipartimento Vigili del fuoco, 14 luglio 2010 n. 88 è stata approvata la graduatoria generale di merito, in cui l’interessato si è collocato al posto 4162 con punti 80,83 (e non 6252 con punti 80,50, come riportato erroneamente nell’appello), quella dei riservatari del 45%, in cui il medesimo interessato non è risultato inserito, nonché quella dei vincitori (814).

Con ricorso RG. 8150/2010, quindi, il Signor D. G. ha chiesto l’annullamento in parte qua della graduatoria relativa ai riservatari, in cui non era inserito, e di quella dei vincitori; poi con due atti di motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria generale nella misura in cui non era stato inserito tra i beneficiari della riserva del 45%, nonchè il rigetto dell’istanza, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di riserva, disposto dal Ministero dell’Interno con nota 24 settembre 2010. IL ministero ha motivato il provvedimento di esclusione con il rilievo che alla riserva potevano aspirare solo "i volontari in ferma breve o prefissata congedati senza demerito", mentre il candidato si era congedato solo in data 8 dicembre 2009, e cioè successivamente al 18 dicembre 2008, termine di scadenza per la domanda di partecipazione al concorso in questione.

Con sentenza in forma semplificata 24 novembre 2010 n. 3398, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il Tar Lazio, Sez. I bis, ha respinto il ricorso in toto, rilevando che ai sensi del D.lgs. n. 217/2005, art. 5, comma 2, "la posizione di congedo è requisito essenziale ai fini dell’operatività della riserva, laddove il ricorrente non riveste tale posizione, perchè alla data di scadenza della domanda di partecipazione era volontario in ferma breve da pochi giorni"; spese di lite compensate.

Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone, previa sospensione, la riforma con l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.

In particolare ha dedotto che la normativa richiamata dal bando in tema di riserva di posti consentiva l’accesso a tale beneficio ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve senza richiedere l’ulteriore requisito del congedo senza demerito; ha dedotto, inoltre, che il militare aveva, comunque, conseguito e presentato tale attestato prima della conclusione del concorso, avvenuta solo nel 2010.

Si è costituito il Ministero dell’ Interno, che, con puntuali controdeduzioni, ha chiesto il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 13 maggio 2011,uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è passata in decisione.

2. In diritto le censure mosse alla sentenza di primo grado non sono condivisibili.

Per una migliore comprensione della fattispecie è, comunque, opportuno ricordare che al 18 dicembre 2008 (data di scadenza del termine per presentare la domanda a concorso) l’appellante era da pochi giorni in ferma prefissata presso 80° R.A.V. di Casssino (dal 9 dicembre 2008), reparto da cui è stato in seguito trasferito al Raggruppamento Lancieri di Montebello, maturando il congedo solo in data 8 dicembre 2009, come si desume dall’attestato di servizio che riferisce aver consegnato alla Commissione in occasione dello svolgimento delle prove motorie – attitudinali.

Inoltre, giova precisare che l’appellante risulta collocato al posto 4162 della graduatoria generale con punti 80,83, e non al posto 6252 con punto 80,50 come erroneamente indicato nell’appello a pag. 3 e nel ricorso proposto innanzi al Tar Lazio (atto introduttivo e motivi aggiunti dell’ottobre 2010).

2.1. Passando al merito della controversia il Collegio condivide l’impianto della motivazione illustrata nella sentenza appellata.

Infatti, premesso che il bando di concorso all’art. 1 richiamava l’art. 5 (comma 2) del D.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo Nazionale Vigili del fuoco), è evidente che, per rinvio normativo, il bando medesimo (nel determinare la riserva del 45% a favore dei volontari in ferma breve o prefissata delle 3 Forze Armate) si riferiva anche all’art. 18, comma 1, del D.lgs. 8 maggio 2001 n. 215, contenente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale in attuazione della delega ad hoc conferita al Governo con la Legge 14 novembre 2000 n. 331.

La Legge delega, quanto ai requisiti richiesti per l’accesso dei militari volontari in ferma prefissata e breve alle quote di riserva, prevedeva espressamente (all’art. 3, comma 1, l. f punto 5.2) che la riserva di posti nella qualifica iniziale dei vari corpi militari, tra cui il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, era a favore dei "militari volontari che cessano dal servizio senza demerito".

Pertanto, come ha rappresentato l’Avvocatura Generale dello Stato, l’appellante non poteva essere inserito nella graduatoria relativa ai concorrenti aventi titolo alla riserva di posti spettante in favore dei volontari in ferma breve o prefissata delle tre forze armate, in quanto, anche se con disposizione non esplicita, il bando richiedeva anche il requisito ulteriore del possesso del congedo senza demerito.

2.2. Le altre disposizioni del D.lgs. n. 215/2001, art. 18, e del D.lgs. n. 196/1995, art. 39, analizzate dall’appellante, non risultano applicabili al caso in esame.

Inoltre il collegio non ravvisa la asserita lacuna del bando di concorso che avrebbe erroneamente richiamato solo il comma 2 del D.lgs. n. 217/2005, mentre, secondo le contestazioni dell’appellante, l’ulteriore requisito del congedo era menzionato solo nel comma 4 del citato art. 18.

In realtà il bando si è limitato a richiamare il solo comma 2 dell’art. 18 D.lgs. n. 217/2005 poiché aveva l’esigenza di indicare la fonte normativa della percentuale di riserva riconosciuta (45%) ai volontari delle Forze Armate, mentre l’individuazione dei requisiti richiesti per accedere al beneficio in questione, in assenza di specifiche prescrizioni, restava regolata dalla normativa sulla trasformazione dello strumento militare in professionale, che nella legge delega aggiunge lo specifico requisito del congedo senza demerito.

2.3. Né il requisito in questione poteva essere acquisito durante lo svolgimento del concorso: il bando all’art. 1 prescrive che i concorrenti hanno l’onere di dichiarare nella domanda di partecipazione se intendono avvalersi di una delle riserve e, quindi, si riferisce a situazioni perfezionate a data certa, e non future ed eventuali. Inoltre, per principio generale, i requisiti devono essere posseduti al termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di partecipazione.

In assenza di disposizioni derogatorie il requisito richiesto per accedere alla riserva di posti non ha un regime diverso da quello dei requisiti di ammissione al concorso, trattandosi, comunque, di un titolo di ammissione ad un beneficio la cui valutazione deve avvenire nel rispetto del principio della par condicio dei partecipanti.

Pertanto non giova all’appellante aver conseguito l’attestato di congedo senza demerito in data 8 dicembre 2009, cioè all’epoca dello svolgimento delle prove motorie, quando (come precisato nell’appello) lo ha presentato alla Commissione d’esame.

Né la disposizione del bando (art. 8), relativa alla formazione della graduatoria alla fine delle prove, consente di ritenere che i requisiti possano essere maturati dai concorrenti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso.

Infatti, la disposizione invocata dall’appellante ha portata organizzativa dell’attività della commissione di concorso, e non derogatoria dell’obbligo dei concorrenti di possedere i requisiti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (ad eccezione dell’idoneità fisica ed attitudinale il cui possesso era espressamente richiesto dal bando al momento degli accertamenti da parte della commissione medica).

3. Concludendo, quindi, l’appello è infondato e va respinto.

4. La difficoltà di ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che fa capo a più fonti legislative, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di lite integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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