Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-01-2012, n. 750 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Fusco Raffaele, ex dipendente della s.p.a. Alenia Finmeccanica allegava avanti il Giudice del lavoro di Napoli di aver ricevuto in data 22.12.1995 comunicazione di risoluzione del rapporto da parte della OAN Officine aeronavali Venezia spa (cessionarii di ramo di azienda), in relazione alla procedura di mobilità attivata L. n. 223 del 1991, ex art. 4, esauritasi con accordo sindacale del 15.12.1995.

Il F. impugnava la risoluzione del rapporto allegando che nella comunicazione del 16.10.2005 non erano offerte le indicazioni previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 e, sotto altri profili, non era stata rispettata la prevista procedura. Si costituiva la società convenuta contestando la fondatezza del ricorso.

Il Pretore del lavoro di Napoli con sentenza del 11.7.21997 accoglieva il ricorso ordinando alla società OAN la reintegrazione del F. nel posto di lavoro con risarcimento del danno come in sentenza. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 21.3.2001 dichiarava inammissibile l’appello proposta dalla società OAN per difetto di procura; la detta società proponeva ricorso per cassazione e la Suprema Corte con sentenza del 7.3.2005 n. 4819 annullava con rinvio.

Nel giudizio di rinvio la Corte di appello di Napoli con sentenza del 11.12.2007 rigettava l’appello originariamente proposto avverso la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale rilevava che la comunicazione del 16.10.1995 era assolutamente carente in ordine agli elementi che avevano determinato la situazione di crisi e relativamente alle ulteriori informazioni previste dalla detta norma e che tali adempimenti non potevano ritenersi soddisfatti con il mero riferimento della comunicazione ad un accordo concluso con le OOSS nel 1993. Non si poteva neppure ritenere che l’azienda avesse inteso uniformarsi agli adempimenti previsti dal D.L. n. 426 del 1995, in quanto l’art. 26 di tale decreto legge prevedeva, comunque, il rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, in concreto non rispettati.

Anche l’accordo sindacale successivo del 15.12.95 non era idoneo a sanare l’omissione originaria, in quanto successivo al momento dell’apertura della procedura, posto che – comunque – il sindacato non era stato messo ex ante in condizione di valutare la situazione e le eventuali soluzioni alternative alla risoluzione del rapporto, nè poteva avere rilievo un incontro avvenuto tra le parti sociali, addirittura nel 1997.

Ricorre la Alenia Aeronavali (già Oan Officine aeronavali Venezia spa) con un motivo, che ha prodotto anche memoria difensiva.

Motivi della decisione

Nell’unico motivo (corredato da idoneo quesito ex art. 366 bis c.p.c.) si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 2 e 3 e del D.L. n. 416 del 1995, art. 6, comma 26. L’interpretazione data della normativa da parte della Corte di appello era formalistica e non attenta alla ratto delle disposizioni che mirano a informare le OOSS dei lavoratori dell’effettiva situazione di crisi ed metterle in condizione di condurre una trattativa responsabile ed informata con la controparte;

nel caso in esame la comunicazione richiamava una situazione già nota ai sindacati e costantemente monitorata da questi ed oggetto di un accordo già nel 1993. La consapevolezza da parte delle OOSS di tutti gli elementi concernenti lo stato di crisi e in ordine alle eventuali soluzioni alternative al licenziamento collettivo era peraltro dimostrato dalla positiva sottoscrizione di ben due accordi sindacali dopo l’avvio della procedura, quello del 15.12.1995 ed infine del 1.4.1997, a chiusura del programma di integrazione salariale nel quale le OOSS dei lavoratori confermano la correttezza della gestione della crisi.

Il motivo è fondato e pertanto va accolto.

Va ricordato sul punto l’insegnamento di questa Corte in fattispecie assolutamente identiche e riguardanti la medesima procedura: "in materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, la disciplina (di cui all’art. 24, in relazione alla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 5. Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) – nel prevederne (agli artt. 4 e 5) la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del potere datoriale – ha introdotto una profonda innovazione, che consiste – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 302/2000 delle sezioni unite, n. 528/2008, 6225/2007, 11455/99 della sezione lavoro, anche in motivazione) – nel passaggio dal controllo giurisdizionale – esercitato, ex post, nel precedente assetto ordinamentale – ad un controllo ex ante sull’iniziativa imprenditoriale volta, appunto, al ridimensionamento del livello occupazionale – devoluto alle organizzazioni sindacali, dotate di incisivi poteri di informazione, consultazione e di stipulazione di accordi gestionali (ed, eventualmente, alla sede amministrativa) – con la conseguenza che gli spazi residui – devoluti al giudice, in sede contenziosa – non riguardano i motivi specifici di riduzione del personale – cioè la sussistenza di effettive esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva – ma soltanto la legittimità e la correttezza della procedura (in relazione, essenzialmente, alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, cit.).

Nell’ambito della procedura per la dichiarazione di mobilità – della quale il giudice è chiamato a scrutinare, per quanto si è detto, soltanto legittimità e correttezza (in relazione, essenzialmente, alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, cit.) – la comunicazione alle organizzazioni sindacali (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) assolve la mera funzione di avvio della stessa procedura, che può esaurirsi nella comunicazione medesima – una volta che siano inutilmente decorsi i termini acceleratori, che scandiscono perentoriamente le fasi diverse della procedura ( L. n. 223 del 1991, stesso art. 4, commi 5, 6 e 8, cit.) – oppure dare luogo ad esame congiunto (consultazione) – su richiesta delle organizzazioni sindacali – ed, eventualmente, alla stipulazione di accordo sindacale, meramente gestionale (vedi, per tutte, Cass. n. 1101/93/6993/91). Accordo sindacale ed esaurimento della procedura per la dichiarazione di mobilità (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, cit.) ne costituiscono, quindi, gli esiti alternativi. Solo "qualora non sia stato raggiunto l’accordo", tuttavia, il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione – destinatario (ai sensi del comma 4) di copia della comunicazione di avvio della procedura (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) – "convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo" ( L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 7, cit.).

5. Quando, invece, un accordo sindacale sia stato raggiunto, come nella specie, il controllo giurisdizionale ex post – su legittimità e correttezza della procedura (in relazione, essenzialmente, alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, cit.) – si esaurisce nella verifica se ne risulti realizzata la funzione della comunicazione di avvio alle organizzazioni sindacali (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) – in dipendenza, appunto, della stipulazione dell’accordo – oppure se, ciononostante, la stessa comunicazione sia risultata idonea a fuorviare od eludere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali.

Coerentemente, eventuali vizi (quali l’incompletezza o l’erroneità, che sembrano denunciate in questo giudizio) della stessa comunicazione di avvio della procedura (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) – nel caso in cui sia stato raggiunto, come nella specie, l’accordo sindacale – non sono rilevanti, al fine della inefficacia del licenziamento, intimato all’esito della procedura (ai sensi dell’art. 4, comma 9, in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3) – ove non risulti dimostrata, appunto, la idoneità effettiva dei vizi denunciati a fuorviare od eludere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 528/2008; 9015/2003, pronunciata con riferimento a controversia, quantomeno, analoga rispetto a quella dedotta in questo giudizio). Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata – laddove ritiene che, "in caso di stipula dell’accordo sindacale, (…….), non si può impedire al singolo lavoratore licenziato per riduzione di personale di contestare la regolarità dell’intera procedura e, quindi, l’efficacia del licenziamento medesimo, (…….) tutte le volte in cui l’incompletezza o l’erroneità delle informazioni, (…….), sia sfuggita alla cognizione dell’interlocutore sindacale e riguardi, comunque, dati che avrebbero potuto condizionare diversamente l’accordo medesimo" – merita le censure che, sul punto, le vengono mosse con il secondo e terzo motivo di ricorso.

Infatti non ne risulta motivatamente accertato se gli asseriti vizi della comunicazione di avvio della procedura (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) siano risultati, effettivamente, idonei a fuorviare od eludere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali. Tanto basta per accogliere le censure medesime" (cfr. cass. n. 25758/2008; cass. n. 9015/2003).

Tornando al caso in esame anche nella decisione impugnata si afferma la violazione della normativa prima indicata in relazione alla mera carenza della comunicazione, senza esaminare se tale omissione abbia in concreto pregiudicato i sindacati,fuorviando la loro azione negoziale, posto che in effetti pochi mesi dopo questi hanno sottoscritto un accordo sindacale, ribadito poi nel 1997. Accogliendo l’orientamento di questa Corte prima ricordato, che si condivide pienamente, si deve pertanto cassare la sentenza impugnata. Appare superfluo un rinvio per ulteriori accertamenti, posto che non emerge dalla sentenza della Corte di appello che sia mai stata specificamente allegata l’omissione di "dati che avrebbero potuto condizionare diversamente l’accordo", poi in concreto sottoscritto, risultando invece che il ricorrente ha in sostanza fatto valere una mera omissione formale nella comunicazione originaria, che non appare di per sè decisiva per le ragioni prima esposte. Può quindi decidersi nel merito la presente controversia, che – come detto – non necessita di ulteriori accertamenti, con il rigetto della domanda.

La fattispecie, caratterizzata dall’accordo del 1993 con le organizzazioni sindacali, anteriore allo stesso avvio della procedura, è diversa dalle ipotesi in cui la carenza di ogni comunicazione preventiva abbia impedito ogni controllo sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, quand’anche vi sia stata una ratifica finale da parte delle stesse organizzazioni (cfr. Cass. 30 dicembre 2010, n. 26492; 21 settembre 2011, n. 19233).

Si devono compensare interamente le spese dell’intero procedimento stante la diversità di orientamenti giurisprudenziali di merito, come pure di legittimità (cfr. cass. n. 15479/2007).

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda, compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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