Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 16-09-2011, n. 34207

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Trento, con sentenza del 28 maggio 2010, ha riformato, riqualificando il reato da rapina impropria a furto pluriaggravato, la sentenza del GUP del Tribunale di Trento del 4 febbraio 2009, emessa a seguito di rito abbreviato, nei confronti di L.A..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una motivazione illogica in merito alla sua partecipazione a titolo di concorso nell’ascritto reato;

b) l’erronea applicazione delle aggravanti di cui all’art. 625 c.p., nn. 4 e 5;

c) il difetto di motivazione in merito al giudizio di comparazione delle circostanze ex art. 69 c.p..

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è da accogliere.

2. Quanto al primo motivo non sembra, infatti, che l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato sia il frutto di una motivazione illogica.

La circostanza del possesso o meno del portafoglio della parte offesa ad opera dell’odierno ricorrente non è circostanza idonea ad elidere la sua partecipazione a titolo di concorso con gli altri correi nell’episodio delittuoso per cui è causa.

Proprio nell’ambito di tale compartecipazione i compiti dei vari soggetti si sono concretizzati in varie condotte, non tutte nascenti dall’effettivo impossessamento del portafoglio: si pensi, per esempio, all’opera di distrazione della vittima ovvero alla figura del cd. palo, che dimostra la chiara coscienza e volontà di contribuire alla sottrazione dell’altrui cosa pur senza realizzare la materiale condotta dello spossessamento.

Nella specie, in punto di fatto e con riferimento alla sua partecipazione, la Corte territoriale ha puntualmente e logicamente risposto alla richiesta assolutoria proposta nell’interesse dell’odierno ricorrente e pertanto nessuna violazione di legge o illogicità della motivazione giuridicamente tutelabile avanti questa Corte di legittimità si è realizzata.

3. Il secondo motivo è ai limiti dell’inammissibilità, in quanto la Corte territoriale proprio nel derubricare l’originario contestato reato di rapina ha espressamente affermato (v. pagina 5 della motivazione) l’esistenza delle aggravanti di cui agli art. 625 c.p., comma 1, nn. 4 e 5, già facenti parte dell’originaria contestazione, quali elementi di fatto della contestata rapina.

Deve, pertanto, escludersi in radice qualsiasi violazione non solo del principio di correlazione tra accusa e sentenza ma, altresì, del generale diritto alla difesa, se è vero che la difesa dell’odierno ricorrente si è potuta esprimere proprio sulla diversa qualificazione del reato avanzata dalla difesa di altro coimputato.

4. Quanto al terzo e ultimo motivo, relativo alla mancata valutazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, si osserva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti siano censurabili in Cassazione soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di un mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione dell’equivalenza l’avere ritenuto tale soluzione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (v. di recente Cass. Sez. 6 25 novembre 2009 n. 6866).

Nel caso in esame, pertanto, non è sindacabile in questa sede la decisione della Corte di Appello, la quale ha evidenziato l’esistenza di legittimi ostacoli (precedenti penali e mancata contestazione della recidiva) alla chiesta prevalenza.

5. Dal rigetto del ricorso deriva, in conclusione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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