Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 16-09-2011, n. 34201 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.J. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello di Torino che lo ha condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado (e cioè escludendo la sussistenza del reato di violenza sessuale), alla pena di anni quattro di reclusione, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza in ordine ai reati di sfruttamento della prostituzione e di tentato omicidio emersi durante l’istruttoria dibattimentale.

Con un unico motivo di ricorso il S. deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità penale dell’imputato e, quanto alla contraddittorietà, con riferimento ad atti processuali specificamente indicati.

Il motivo di ricorso concerne la valutazione di attendibilità della teste persona offesa, che la corte avrebbe operato in modo contraddittorio e travisando le prove. Sotto questo profilo il ricorrente osserva che la valutazione di attendibilità della persona offesa è stata effettuata:

1. – con motivazione ancorata a percezioni di tipo personale invece che a specifici elementi risultanti dall’istruttoria; – giustificando le difformità tra le sommarie informazioni predibattimentali e la testimonianza resa nel giudizio con una non completa padronanza della lingua italiana, quando invece risulta che la teste aveva correttamente inteso il significato della violenza sessuale;

2. in secondo luogo, anche i riscontri indicati dalla corte per sostenere il giudizio di attendibilità della teste sarebbero illogici e contraddittori. Tra questi vengono indicati: – il fuggire portando con sè il mezzo principale del suo sostentamento e cioè la ragazza da sfruttare; il fatto che la persona offesa si sia determinata a parlare non di propria iniziativa, ma per le indagini avviate dalla polizia; – le dichiarazioni accusatorie rese nonostante il timore di possibili ritorsioni del S.; – i riscontri costituiti dalle dichiarazioni rese dai testi portoghesi sui litigi e sul terrore che mostrava la persona offesa il giorno della caduta dalla finestra, nonchè il rinvenimento del casolare teatro del sequestro e dell’auto usata per il viaggio; – la caduta dalla camera d’albergo.

Per questi motivi il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.

Occorre premettere che nel controllo di legittimità la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune; l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In secondo luogo, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cassazione penale, sez. 2, 05 maggio 2009, n. 24847). Dunque non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio; le diverse osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa, finendo per risolversi in prospettazioni di diverse interpretazioni del materiale probatorio non proponibili in questa sede ovvero in poco fruttuosi tentativi di minare la coerenza logica della sentenza di secondo grado.

Esaminando brevemente le censure del ricorrente si rileva innanzitutto che correttamente la corte di secondo grado ha dato rilievo alle modalità con cui è stata resa la testimonianza, per inferirne l’attendibilità della persona offesa; attraverso le percezioni dirette, che non costituiscono affatto elementi extraprocessuali, essendo emersioni dibattimentali, la Corte ha effettuato un’operazione assolutamente legittima, che rientra nei poteri attribuiti al giudice dell’art. 192 c.p.p.; l’apprezzamento della prova che la legge riconosce al giudice si manifesta anche nella credibilità quale emerge dalle modalità con cui viene resa la deposizione in dibattimento, con le garanzie del contraddittorio.

Vale la pena, peraltro, di rilevare che nel caso di specie il convincimento che la Corte ha derivato dall’esame diretto della teste di accusa, circa la sua assoluta intrinseca attendibilità e circa la veridicità di quanto dichiarato, non costituisce l’unico elemento su cui si fonda la valutazione di attendibilità della testimonianza, ma un dato ulteriore che si somma agli altri parametri utilizzati dalla corte, quali l’intrinseca coerenza e logicità della narrazione, sempre confermata nei suoi tratti essenziali e riscontrata da precisi dati istruttori, quali per esempio le dichiarazioni dei testi portoghesi sui litigi e sullo stato di terrore della donna il giorno della caduta dalla finestra, il casolare indicato dalla persona offesa e che risultò effettivamente non solo esistente, ma anche conosciuto dagli inquirenti come base dei traffici criminali del S., la stessa autovettura utilizzata per raggiungere il Portogallo che risultò effettivamente nella sua disponibilità. La corte non si è fermata a queste valutazioni, ma ha tenuto conto delle censure già espresse con l’atto di appello dal difensore del ricorrente, avendo cura di precisare che la assoluzione per il reato di violenza sessuale non si risolveva in una minor attendibilità della persona offesa, spiegando adeguatamente le ragioni di questa valutazione (si vedano in particolare il primo capoverso della pagina 15 e il secondo capoverso della pagina 25 della sentenza).

La non perfetta padronanza della lingua italiana, che la corte ha potuto apprezzare direttamente attraverso l’esame della teste, è certamente uno degli elementi che può aver comportato lieve difformità tra le iniziali dichiarazioni rese alla polizia e la deposizione resa in dibattimento; tali differenze sono assolutamente fisiologiche e giustificano la ritenuta necessità, per il nostro codice, di conferma dibattimentale nel contraddittorio delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, proprio allo scopo di far emergere eventuali imprecisioni od incomprensioni non raramente aggravate da una imperfetta conoscenza della lingua italiana. In tale contesto non assume efficacia determinante il brano delle trascrizioni dell’udienza del 7 aprile 2010, riportato a pagina cinque del ricorso, che conferma unicamente l’esistenza, non contestata, di rapporti sessuali tra l’imputato e la sua vittima, non dovuti certo a particolari ragioni affettive di quest’ultima nei confronti del primo. Quanto all’asserito travisamento della prova, occorre affermare in linea di diritto che questo vizio richiede che un dato istruttorio sia stato letto da parte del giudice di merito in modo tale da condurre all’affermazione dell’esistenza di una specifica circostanza oggettivamente esclusa dal risultato probatorio o alla negazione della sussistenza di una circostanza sicuramente risultante dalla prova. Deve trattarsi, quindi, di un errore che inquini la trama motivazionale dell’intero provvedimento stravolgendola al punto di disarticolarla, con la conseguenza di rendere "ictu oculi" errato il risultato decisorio raggiunto su un punto rilevante e perciò decisivo ai fini della decisione. Solo in tal caso, e sempre che dell’errore il ricorrente abbia fatto una precisa e specifica individuazione tra gli atti del processo, indicando alla Corte, con assoluto rigore, la sua precisa collocazione "topografica", è possibile al giudice di legittimità esaminare quell’atto e procedere all’annullamento della sentenza, ove sia rilevata l’esattezza della deduzione del ricorrente (Cassazione penale, sez. 6, 13 marzo 2009, n. 26149). Va, infine, rilevato che il vizio di "travisamento della prova", che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, può essere dedotto solo nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronuncia conforme il limite del "devolutum" non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cassazione penale, sez. 2, 28 maggio 2008, n. 25883).

Quanto premesso consente a questa Corte di affermare la piena legittimità, sotto il profilo della motivazione, della sentenza impugnata; ed invero il presunto travisamento della prova, relativo all’episodio della caduta dalla finestra, è meramente apparente e risulta superato dalla stessa deposizione della teste, riportata a pagina 20 della sentenza, in cui ella riferisce che l’imputato non era visibile alla finestra perchè questa era piccola e lui l’aveva gettata in fuori come si butta un pezzo di carta (pertanto non vi è contrasto con la testimonianza resa per rogatoria dal teste M. M., testimone oculare del fatto).

Per il resto le Censure mosse alla sentenza impugnata non evidenziano contraddizioni logiche o travisamento dei fatti, risolvendosi piuttosto in critiche al percorso logico seguito dalla corte per giungere al risultato ritenuto in sentenza della piena responsabilità del S.; su tutti gli aspetti evidenziati dal ricorrente la corte ha dato risposta con motivazione logica, coerente e approfondita, richiamando gli opportuni elementi di prova risultanti dall’istruttoria e a nulla rileva, in questa sede, che le vantazioni della corte d’appello di Torino non siano condivise, nel merito, dalla difesa dell’imputato non potendo tale sindacato essere condotto da questa corte di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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