Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-04-2011) 16-09-2011, n. 34196

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.F. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 16 febbraio 2010 che, per quanto qui interessa, aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei suoi confronti dal Tribunale di Lodi per il reato di minaccia in danno di Gu.Da., con cui intratteneva una relazione sentimentale che la donna aveva deciso di troncare. Deduce l’omessa declaratoria di prescrizione del reato, a suo avviso verificatasi in data anteriore a quella della sentenza di secondo grado, e non dichiarata dalla corte territoriale per l’errato calcolo dei periodi di sospensione.

Il processo era stato infatti sospeso per due volte per l’adesione del difensore del G. alla manifestazione di astensione dalle udienze deliberata dagli organi nazionali dell’avvocatura, la prima volta per tre anni e dieci giorni; la seconda per due mesi e venti giorni.

Sostiene il ricorrente che ai sensi dell’art. 159 cod. pen. come modificato dalla L. n. 251 del 2005, le sospensioni non potevano essere disposte per periodo superiore a giorni sessanta successivi.

Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che ai sensi della seconda parte dell’art. 159, comma 1, n. 3 nella versione in vigore tanto all’epoca che oggi, la limitazione del periodo di sospensione del decorso del termine di prescrizione è limitata a giorni sessanta, secondo le modalità espressamente stabilite dalla norma, solo nell’ipotesi di impedimento delle parti o dei difensori. Non costituisce ipotesi di impedimento dei difensori l’adesione alla manifestazione nazionale di astensione dalle udienze, che è comportamento volontario dipendente da libera scelta del difensore, Sez. 5 n. 33335 del 23 aprile 2008 Rv 24,387; Sez 5 n 18071 dell’8 febbraio 2010 Rv 247142).

Legittimamente pertanto, attese le esigenze di distribuzione del carico di lavoro della corte territoriale, il rinvio a nuovo ruolo era stato disposto per periodo di durata maggiore.

Il ricorso va pertanto rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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