T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-10-2011, n. 7715 Esercito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Il ricorrente – premesso di avere partecipato al concorso per il reclutamento di VFP4 nell”Esercito Italiano – impugna il giudizio di "scarso" riportato nella seguente caratteristica attitudinale: "Valori professionali afferenti all’area aspetti motivazionali. Coerenza delle aspettative afferenti all’area aspettative professionali".

L’interessato censura l’impugnato giudizio di inidoneità per difetto di motivazione, sviamento e contraddittorietà con precedenti idoneità attitudinali ottenute nei concorsi VFP1 nella Marina Militare, VFP4 nella Marina Militare 1^ immissione anno 2009 nonché VFP4 nell’Aeronautica Militare 1 Immissione 2010.

In data 23 giugno 2011, l’intimata amministrazione ha depositato documentazione inerente la procedura di valutazione del ricorrente (cartella di valutazione attitudinale e atti connessi).

Con ordinanza collegiale n. 5732/2011 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’intimata amministrazione.

L’incombente è stato assolto.

Il ricorso è infondato.

Sia il giudizio della commissione che gli accertamenti endoprocedimentali esplicitano, con sufficiente, non incoerente argomentazione (rispetto alle risultanze istruttorie dei test e dei colloqui), le ragioni per le quali il ricorrente non è stato ritenuto idoneo sotto il profilo attitudinale.

Non sussiste divergenza tra la scheda di valutazione attitudinale ed il verbale della commissione, tale da inficiare il giudizio finale per contraddittorietà.

Lo psicologo colloquiatore ha colto aspetti negativi della personalità del ricorrente al termine delle prove e del colloquio indicando gli elementi da approfondire in commissione.

La commissione ha indagato le criticità ed ha confermato, esplicitandone le ragioni, le valutazioni espresse dal consulente psicologo.

Anche il protocollo metodologico è stato rispettato.

Ed invero, al ricorrente sono stati somministrati tutti gli strumenti testologici di rito nonché il questionario informativo.

Egli è stato sottoposto ad intervista attitudinale e successivamente valutato sotto il profilo attitudinale sulla base di tute le informazioni acquisite, mediante una valutazione complessiva.

L’amministrazione ha fatto corretta applicazione delle norme di riferimento che disciplinano la procedura concorsuale de qua (direttive tecniche relative alla procedura di selezione attitudinale del concorso per il reclutamento di VFP4 nell’Esercito – pubblicazione da parte dello Stato Maggiore Esercito).

In ordine alla non illogicità ed incoerenza della valutazione finale, il Collegio, previo esame della documentazione relativa ai test e questionari sottoposti al ricorrente, rileva quanto segue.

I test BFQ2 e WIS/SVP hanno evidenziato obiettive criticità.

Le risposte fornite dal ricorrente hanno palesato un interesse limitato all’incarico di musicante. In particolare, ha dichiarato di non avere altre preferenze: "A me interessa solo entrare nella banda musicale".

Ha dichiarato, altresì, di non sapere "nulla dell’Esercito…"

Non implausibilmente lo psicologo colloquiatore ha colto criticità nelle motivazioni palesate dal ricorrente.

Il difensore del ricorrente, in camera di consiglio, contesta l’attendibilità delle domande e delle risposte formulate nell’intervista mancandone formalizzazione scritta.

Il Collegio osserva che la divisata procedura non è in contrasto con il protocollo metodologico che contempla la formulazione di domande atte a verificare l’attendibilità delle risposte fornite nel questionario.

Va soggiunto, che i contenuti del colloquio sono stati verbalizzati e, pertanto, essi fanno fede fino a querela civile di falso.

In disparte quanto sopra, la unidirezionalità dell’interesse del ricorrente (musicante) è suffragata, come chiarito anche dalla stessa amministrazione, dal questionario informativo (risposte 32, 33 e 34).

Lo psicologo ha appurato che i vari concorsi fatti in Marina Militare, nell’Aeronautica militare e nell’Esercito erano finalizzati proprio "all’ingresso nella banda musicale ed alla ricerca della sicurezza economica (SECU=77)".

E’ evidente come i valori professionali e le aspettative palesati dal ricorrente non sono compatibili con la job description attinente al ruolo messo a concorso.

Il ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di VFP4 e non certo per entrare nella banda musicale dell’esercito. Questa circoscritta prospettiva del proprio interesse mal si concilia con i valori professionali richiesti per l’attitudine al ruolo di VFP4.

In particolare, il test BFQ2 ha fatto emergere i seguenti punteggi (bassi o molto bassi):

nella scala stabilità emotiva: S=42, descrivendo un soggetto ansioso, vulnerabile, emotivo, impulsivo, impaziente, irritabile.;

nelle sottodimensioni Controllo delle Emozioni (Ce=42) e controllo degli impulsi (Ci=43);

nella sottodimensione Perseveranza (Pe=41);

nel valore rischio (Risk 38);

nel valore Sicurezza economica (SECU=77);

nel valore Raggiungimento dei risultati (ACHV=17);

nel valore Relazioni sociali (SOCR=39);

nel valore Capacità fisica (PHVP=15).

Il questionario informativo, come sopra anticipato, è stato caratterizzato da risposte non compatibili con le caratteristiche attitudinali richieste il che conferma, sotto diverso profilo, l’attendibilità del colloquiointervista.

Alla luce delle molteplici criticità emerse all’esito dei test e dei questionari, la commissione ha proceduto ad effettuare un ulteriore colloquio con il ricorrente allo scopo di approfondire gli elementi negativi emersi.

La commissione, nel corso del colloquio, ha riscontrato le lacune e le coerenze già evidenziate negli atti endoprocedimentali ed ha attribuito la valutazione di scarso alle caratteristiche "Valori professionale" e "Coerenza delle aspettative".

In conclusione, l’impugnato giudizio di non idoneità è congruamente motivato nonché immune dai rubricati vizi di contraddittorietà e sviamento.

Il ricorso in esame è, pertanto, infondato e va, perciò, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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