Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- Con sentenza del giudice dell’udienza preliminare del 23 febbraio 2009 P.G. veniva ritenuto responsabile dei reati di truffa in danno di M.L., M.C. e M.G., soci della Srl "Immobiliare Mannelli", nonchè dell’induzione in errore, con la produzione di atti falsi, dei notai Falcioni, Anderlini e Miele, che tratti in inganno avevano effettuato false attestazioni in atti facenti fede fino a querela di falso. In particolare, secondo l’ipotesi di accusa il P., sotto la falsa identità di B.M., aveva fattivamente collaborato con S.A. e S.M. nell’organizzare la vendita truffaldino alla Immobiliare Mannelli da parte della Spa Immobiliare Borghese, che nulla sapeva dell’operazione, di un immobile sito in Roma, di cui la venditrice apparente non poteva disporre perchè non le apparteneva, per il corrispettivo, interamente pagato dagli acquirenti M., di Euro 4.633.333=, di cui Euro 1.300.000 – era stato corrisposto per contanti, mentre il resto era costituito da assegni, che erano stati versati su un conto corrente intestato alla Spa Immobiliare Borghese, appositamente aperto da una donna che, avvalendosi di documentazione falsa, si era spacciata per V.T., effettiva amministratrice della Immobiliare Borghese; gli estremi del conto corrente, unitamente all’idonea documentazione bancaria, erano stati poi presentati al notaio Anderlini, che aveva provveduto al rogito.
Il risultato era stato conseguito con l’allestimento di una serie di atti falsi e l’uso di falsi documenti, in virtù dei quali i notai di cui s’è detto avevano certificato l’identità di coloro che apparivano agire in nome e per conto della società venditrice, nonchè l’autenticità di delibere assembleari assolutamente false, e vidimato libri sociali interamente falsi, atti in virtù dei quali erano stati poi stipulati il preliminare di vendita ed il rogito definitivo.
Con sentenza del 9 dicembre 2009 la corte di appello di Roma ha confermato la condanna, pur riducendo l’ammontare della pena irrogata dal primo giudice.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il P. con tre motivi, sollecitando la Corte ad attenta e puntuale rivisitazione del materiale probatorio acquisito, al fine di verificare la correttezza delle valutazioni della corte territoriale.
Infatti a suo avviso era insussistente il reato di falso per induzione, attesa l’evidente e grossolana falsificazione dei documenti e degli atti di cui s’è detto, di cui i notai avrebbero dovuto agevolmente avvedersi.
Peraltro a suo dire non poteva imputarsi ad esso ricorrente la realizzazione dei falsi, nè tantomeno il loro uso, non avendo partecipato direttamente a nessuna delle due fasi della condotta delittuosa.
Deduce infine difetto di motivazione in ordine all’entità della pena irrogata a suo avviso in misura eccessiva.
2.- Il ricorso è destituito di fondamento.
Valga innanzitutto considerare che l’impugnazione non pone in discussione l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa, le cui articolate modalità di consumazione sono puntualmente descritte nella imputazione.
In particolare la truffa aveva potuto essere realizzata merce una serie di atti falsi, in virtù della cui esibizione i notai Falcioni, Anderlini e Miele avevano allestito documenti fidefacenti, attestanti tuttavia circostanze assolutamente false.
In particolare si trattava della vidimazione del libro dei soci della "Immobiliare Borghese", materialmente falso; dell’autenticazione dell’estratto della delibera con cui l’assemblea dei soci del suddetto sodalizio aveva conferito mandato alla sedicente (rimasta ignota) V.T. di alienare l’immobile; del conferimento al sedicente B.M. -in realtà l’attuale ricorrente- da parte della falsa V. di procura speciale e vendere l’immobile sito in (OMISSIS). Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile della truffa, e la sentenza impugnata sul punto è passata in giudicato.
L’affermazione di responsabilità riposava proprio sulla piena consapevolezza del ricorrente in ordine alle varie fasi dell’operazione, ed in particolare alla falsità di tutti gli atti e documenti che era stato necessario allestire per conseguire il risultato illecito.
Affermare oggi, come il ricorrente fa, di non poter rispondere dei falsi perchè non aveva materialmente partecipato al loro allestimento nè al loro uso, considerato anche che i notai, e specialmente l’ A., avrebbero dovuto avvedersi della falsità della documentazione loro prodotta per l’evidente grossolanità delle falsificazioni, costituisce argomento inconferente, atteso che la piena consapevolezza dei falsi, allestiti anche su suo specifico suggerimento (come per la delibera assembleare con cui era stato dato mandato all’amministratore di vendere l’immobile), invera esattamente l’ipotesi di concorso ritenuta dai giudici del merito, e del resto la negligenza o superficialità dei notai, che avevano autenticato atti falsi o ritenuto autentici atti palesemente contraffatti, può al più costituire un’ipotesi di concorso nel reato -non contestato-, ma certo non vale ad esimere il ricorrente da responsabilità.
Del resto (e lo stesso discorso vale anche per le censure mosse alla quantificazione della pena ed al diniego della concessione di circostanze attenuanti generiche) ove con l’impugnazione in esame si intendesse sollecitare il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso, il ricorso sarebbe inammissibile, avendo la corte territoriale dato contezza della ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici e contraddizioni.
Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore della parti civili costituite delle spese di costituzione e difesa per il presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, che liquida sia per l’Immobiliare Mannelli che per l’Immobiliare Borghese in complessivi Euro 2,800,00= per ciascuna delle predette, oltre accessori come per legge.
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