Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-04-2011) 16-09-2011, n. 34272

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gip del Tribunale di Siracusa, con decreto 24/6/2008, previa declaratoria d’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa avverso la corrispondente richiesta del P.M., disponeva l’archiviazione del procedimento penale a carico di M.M., P.V., Ru.Gi., D.G. e C.R., indagati in ordine al reato di calunnia in danno di R.R., non ravvisando nella condotta dei medesimi indagati gli estremi di tale illecito.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, la persona offesa, deducendo la violazione della legge processuale, per non essere stata fissata, a seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, l’udienza camerale partecipata, con conseguente violazione del contraddittorio.

3. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile.

L’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal P.M in tanto può ritenersi idonea a legittimare l’intervento nel procedimento della persona offesa dal reato, in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall’art. 410 c.p.p., comma 1, consistenti nell’indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova, che devono caratterizzarsi per la pertinenza, intesa come inerenza rispetto alla notizia di reato, e per la rilevanza, cioè incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari (Sez. U. 14/2/1996 n. 2).

Il Gip, con valutazione di merito, non censurabile in questa sede, ha ritenuto che i mezzi di prova richiesti dall’opponente non erano caratterizzati da tali requisiti e che il sollecitato approfondimento investigativo aveva ad oggetto sostanzialmente circostanze già ampiamente chiarite dalle espletate indagini. Correttamente, pertanto, ha dichiarato inammissibile l’opposizione e, ritenuta l’infondatezza della notizia di reato, ha disposto l’archiviazione con provvedimento de plano.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *