Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-07-2011) 16-09-2011, n. 34267

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da F.R. avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Locri in data 1-02-2007 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di calunnia nei confronti di tali C. V. e N.A., incolpati di ricettazione di assegni falsamente denunciati smarriti, pur sapendoli innocenti e, concesse le attenuanti generiche e con la riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, condizionalmente sospesa, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 14-10-2010, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata sussistenza del reato contestato in punto di oggettività e soggettività dei relativi elementi costitutivi e l’inconcedibilità dell’invocata attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 non risultando integrale il risarcimento del danno.

Avverso detta sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore:

1) Violazione dell’art. 606, lett. b) e c) in relazione all’art. 192 c.p.p. per illogicità, contraddittorietà ed omessa motivazione in merito alla sussistenza del reato contestato, segnatamente in punto di elemento soggettivo difettando l’incriminata denuncia di smarrimento degli assegni del carattere di inequivoca e consapevole accusa di ricettazione verso i soggetti asseritamente calunniati, trattandosi piuttosto di una denuncia "asettica" e "neutra" ad oggetto lo smarrimento di titoli non trovati nel carnet in possesso dell’imputato;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all’art. 62 c.p., n. 6 e art. 133 c.p. per illogicità ed omessa motivazione in merito al diniego della invocata attenuante del risarcimento danni ed all’eccessività della pena inflitta.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti . consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 alla Cassa delle ammende, in tal misura equitativamente determinata detta somma avuto riguardo ai fatti in esame.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), la manifesta infondatezza della doglianza trova riscontro nella puntuale, logica e corretta risposta motivazionale offerta dalla Corte territoriale reggina in punto di comprovata sussistenza del reato. In particolare, quanto all’elemento soggettivo, opportunamente si è segnalata l’evidente "speculazione" della denuncia finalizzata inequivocamente ad eludere le conseguenze del protesto dei titoli scientemente a suo tempo dati ai rispettivi prenditori, così attribuendo a costoro l’incontestabile carattere di condotta penalmente rilevante di ricettazione degli assegni in parola (cfr. foll. 1-2 sentenza impugnata).

Di qui l’inconsistenza della gratuita, quanto aspecifica controdeduzione difensiva in relazione ad un asserito incolpevole errore di denuncia di smarrimento di detti assegni.

Anche il motivo sub 2) è manifestamente infondato, posto che, come esattamente e motivatamente sottolineato in sentenza (cfr. fol. 3), l’invocata attenuante non può trovare giuridico accesso nella valutazione dei fatti se il risarcimento del danno non risulta comprovatamente "integrale", come, del resto, la stessa lettera della norma esplicitamente prevede.

Nella specie, infatti, come segnalato in sentenza, difetta del tutto la prova del risarcimento del danno anche nei confronti del N. e, quanto al risarcimento danni a favore del C., la circostanza è stata oggettivamente valutata a supporto della concessione delle attenuanti generiche, di guisa che la misura del trattamento sanzionatorio risulta corretta e motivatamente giustificata e, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, trattandosi di materia riservata al potere discrezionale del giudice di merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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