T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-10-2011, n. 1382 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In esecuzione della ordinanza di questo giudice n. 1049/2011 del 13 luglio 2011 la Questura di Brescia con nota del 19.9.2011 ha comunicato che il sig. S.J. a tutt’oggi non è in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Allo stato, infatti, le sue richieste volte ad ottenere tale permesso sono tutte respinte. Da ciò consegue che la domanda di emersione dal lavoro irregolare a favore del sig. K.N. non può essere accolta in conformità dell’art.1 ter c.1 della legge 102/2009.

Allo stato non appare neppure possibile il rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno di sei mesi in attesa di occupazione proprio in virtù di tale reiezione. Caso diverso sarebbe stato se l’stanza del sig. S.J. fosse stata accolta, anche in un momento successivo alla presentazione della stessa, con la precisazione tuttavia che i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno CE erano già maturati alla medesima data di presentazione della suddetta istanza.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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