Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-07-2011) 16-09-2011, n. 34260

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. S.S. e B.P. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, con la quale, in data 3.7.09, la Corte di Appello di Bologna, sez. 3 penale, ha confermato la condanna pronunciata nei loro confronti in primo grado per i reati di cui agli artt. 317, 319 e 321 c.p., loro rispettivamente ascritti per avere lo S., abusando della sua qualità e dei suoi poteri quale brigadiere in forza al Comando Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini, costretto Se.Lu., per il tramite di Se.En., a indebitamente consegnare la somma di L. 2.500.000 dopo avere prospettato a Sa.Gi. problemi relativi a presunte irregolarità amministrative riscontrate in occasione di controlli precedentemente eseguiti (in (OMISSIS), fine anno (OMISSIS)) e per avere il medesimo S., sempre con abuso della sua qualità e dei suoi poteri, ricevuto da B. la somma di Euro cinquemila per omette controlli amministrativi in materia ambientale (in (OMISSIS) primi mesi del (OMISSIS)).

S.S. deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità per i reati di concussione e corruzione, sostenendo essersi trattato di semplici prestiti, essere nei fatti assente qualunque profilo di costrizione o di abuso, essere stati poi realmente effettuati i controlli e non avere avuto esso imputato alcuna possibilità di influenzarne l’andamento. Il ricorrente sottolinea altresì le contraddizioni nelle quali sarebbero incorsi i Se. nelle loro dichiarazioni.

B.P. lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto a lui ascritto, anche in base al tenore di alcune conversazioni intercettate, avrebbe dovuto essere qualificato come concussione e non come corruzione. In ogni caso il ricorrente chiede dichiararsi il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.

2 .-. Il ricorso proposto da B.P. è inammissibile per tardività, in quanto presentato in data 5-11-09 avverso sentenza resa in data 3-7-09 con motivazione depositata in data 16-7-09 e con estratto notificato in data 23-9-09. Conseguentemente la sentenza per il B. è divenuta irrevocabile in data 24-10-09, come da annotazione eseguita in calce alla decisione dalla Cancelleria in data 11-11-09.

Il ricorso presentato nell’interesse di S.S. è anch’esso inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità. Si tratta, infatti, di doglianze che attengono alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i Giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso una verifica completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. In particolare, la responsabilità dello S. è stata ineccepibilmente basata sulle dichiarazioni della persona offesa Se.Lu., dei fratelli del predetto e dello stesso B., confermate dal contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate.

La declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado (v., da ultimo, Cass., sez. un., n. 32, dep. 21 dicembre 2000, De Luca; Cass., sez. un. n. 15, dep, 15 settembre 1999, Piepoli).

3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille), determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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