Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-07-2011) 16-09-2011, n. 34232

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.G. ricorre avverso l’ordinanza 24.11.10 del Tribunale del riesame di Bari che ha confermato – previa esclusione dell’aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 – quella di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bari il 4.11.10 per i reati, tra gli altri, di concorso in rapina aggravata (capo G) e lesioni personali aggravate (capo H).

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnato provvedimento, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per non avere i giudici del riesame valutato con la dovuta attenzione e coerenza gli indizi relativi al reato di cui al capo G), che non presentavano i requisiti di gravità e precisione dal momento che la p.o. C. aveva riferito che durante l’aggressione gli era stato sottratto il telefono cellulare, precisando che: "Sta di fatto che io nella sede stradale, dove è iniziata l’aggressione, non ho trovato il mio telefono, ecco perchè vi dico che è stato preso dai tre". Si era quindi trattato di una mera deduzione della vittima, tanto che non erano state riferite nè le modalità nè le indicazioni di colui che avrebbe materialmente sottratto l’apparecchio telefonico, dovendosi inoltre considerare che l’obiettivo degli indagati non era la rapina ma l’"ammonimento" della vittima.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Ricordato come il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), legittima il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari personali deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che significa che solo l’assoluta carenza sul piano logico dell’iter argomentativo seguito dal giudice può avere rilievo in sede di legittimità, senza che lo possa la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico (v. Sez. un., 15 febbraio 1996, n. 41), per cui alla Corte di cassazione, allorchè sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (v. Sez. un., 22 marzo 2000, n. 11), oltre che all’esigenza di completezza espositiva (v. Cass., sez. 6, 1 ottobre 2008, n. 40609), rileva questa Corte che nell’ordinanza impugnata non si evidenziano profili di incongruenza della motivazione in tema di gravità indiziaria concernenti le ipotesi criminose ascritte a M.G..

Il quadro indiziario a carico dell’odierno ricorrente è stato infatti ben rappresentato dal tribunale barese, che ha evidenziato al riguardo, oltre alle dichiarazioni rese dalla p.o. C. in ordine alla aggressione subita, le precise affermazioni fatte dalla di lui fidanzata D.T.A., presente ai momento dell’aggressione e subito dichiaratasi in grado dì poter riconoscere i quattro giovani che sopraggiunti a bordo di due motoscooter, avevano percosso il C. impossessandosi del suo telefonino.

In particolare – hanno evidenziato i giudici del riesame – con riferimento al M. la D.T. lo ha individuato nella fotografia che lo ritraeva all’interno del relativo album mostrato dagli investigatori alla ragazza, aggiungendo che era colui che "con il casco lo lanciava contro la testa del mio ragazzo".

Ulteriori riscontri si sono poi avuti dagli esiti della certificazione medica in atti, dai rilievi eseguiti dai verbalizzanti presso l’abitazione e il condominio della vittima, che avevano consentito di riscontrare la presenza di tracce ematiche lungo il tragitto tra l’androne e il vano ingresso dell’abitazione della p.o., nonchè dalle dichiarazioni di Ca.An., presente anch’essa nell’abitazione del C. al momento dell’ingresso dei quattro aggressori, la quale aveva avuto modo di constatare la presenza di schizzi di sangue sulla parete delle scale e all’interno dell’appartamento.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli avvisi di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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