Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-01-2012, n. 848 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta da C.N. nei confronti della Provincia di Roma di sospensione del suo trasferimento dalla Provincia, di cui era dipendente, nei ruoli statali ai sensi della L. n. 124 del 1999 e del D.M. n. 184 del 1999 dal primo febbraio 2000 e la reintegrazione nei ruoli della Provincia medesima nel profilo di assistente di biblioteca, con condanna al pagamento delle dedotte differenze retributive. La Corte, premesso che con la L. n. 124 del 1999, art. 8 era stato disposto il trasferimento del personale scolastico ATA dagli enti locali allo Stato, con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti, affermava che solo in relazione a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge. Questa demanda poi ad un decreto ministeriale l’attuazione graduale della riforma. Affermava la Corte che, seguendo una interpretazione sistematica, tenendo conto della finalità della norma, per personale in servizio deve intendersi non solo coloro che erano in forza alla data di l entrata in vigore della legge, ma anche tutti quei soggetti la cui posizione lavorativa era destinata a coprire posti di ruolo vacanti a quella data e che, avendo partecipato a concorsi pubblici indetti in precedenza, non avevano ancora preso servizio. La Corte riportava quindi il disposto del D.I. 23 luglio 1999, n. 184, art. 5". A decorrere dal 1 gennaio 2000, il personale di ruolo alla data del 25.5.1999 presso gli Enti locali, in servizio presso scuole statali e trasferito nei ruoli dello Stato è collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza, previsti dal CCNL – Scuola (26 maggio 1999) E’ parimenti collocato, nelle aree e funzioni di cui al comma precedente, il personale di ruolo assunto dagli Enti Locali successivamente alla data predetta entro e non oltre il 31/12/1999, in sostituzione del personale di cui al comma precedente che abbia lasciato il servizio, o per la copertura di posti di organico vacanti, a seguito dell’espletamento di procedure di reclutamento indette prima del 25.5.1999.

Quanto all’opzione per restare nei ruoli della Provincia, essa, pur difettandone i presupposti (perchè riguardante solo qualifiche e profili che non trovano corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale), avrebbe comunque potuto essere effettuata, non difettandone i tempi prefissati. Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con due motivi. Resiste la Provincia con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, censurando la sentenza per violazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 in relazione ai destinatari della norma e dell’art. 12 preleggi, si sostiene che i Giudici d’appello avrebbero consentito un indebito ampliamento dei destinatari della L. n. 124, avendo ritenuto di assoggettare al trasferimento non solo il personale di ruolo in servizio alla data del 25 maggio 1999, di entrata in vigore della legge, ma anche il personale assunto in servizio dagli enti locali successivamente a quella data ed entro il 31 dicembre 1999 in forza del disposto del D.M. n. 184 del 1999.

La censura non è fondata.

La ricorrente è stata assunta con decorrenza dal 7.6.1999 e quindi dopo il 25.5.99, ed è vero che la L. n. 124 del 1999 fa riferimento al personale in servizio a quella data, che è quella in cui la legge entra in vigore. Tuttavia l’assunzione è pur sempre intervenuta entro la data del 31 dicembre 1999 fissata dal decreto n. 184 del 1999.

La censura è infondata considerando non solo il tenore del suddetto decreto, ma anche la previsione della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 1, il quale dispone che "Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province." Se tale è la norma, sarebbe incongruo ritenere che rimanga in servizio presso la Provincia il personale ATA solo perchè immesso in servizio dopo il 25.5.1999, perchè la Provincia non esercita più le funzioni per le quali il medesimo personale era stato assunto. Il decreto attuativo pertanto non poteva non prevedere il trasferimento anche del personale che aveva partecipato ai concorsi banditi per la copertura dei posti vacanti negli organici degli istituti scolastici, a prescindere dalla precisa data di assunzione. L’interpretazione che privilegia il tenore letterale della disposizione di legge finirebbe quindi per frustarne la ratio ispiratrice, mantenendo presso gli enti locali personale che dovrebbe essere addetto a mansioni ormai venute meno.

Parzialmente fondato è invece il secondo mezzo.

Con la prima parte invero si reiterano le censure già svolte in precedenza, che quindi vanno rigettate. Nella seconda parte si lamenta invece che la Corte non abbia motivato sul dedotto mutamento peggiorativo delle mansioni, da assistente di biblioteca ad assistente amministrativo ed al pregiudizio economico subito per il passaggio dal profilo C/1 del CCNL Enti Locali del 1998/2001 al profilo B/1 del CCNL della Scuola del 1998/2001.

Questa censura è fondata giacchè dette questioni erano state dedotte con il ricorso di primo grado e riproposte in appello, giacchè in controricorso si assume di avere contestato, in entrambi i gradi di merito, l’esistenza di qualunque pregiudizio. La sentenza impugnata ha implicitamente rigettato le doglianze della lavoratrice, ma senza esprimere su di esse alcuna motivazione, onde questo profilo del secondo motivo va accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla medesima Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione e rigetta il primo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012

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