Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-01-2012, n. 845 Disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli, quale giudice d’appello, confermava la statuizione di primo grado di rigetto della domanda presentata da L.G. e da altri lavoratori per ottenere dall’Inps la indennità di mobilità. Precisavano i lavoratori di essere stati licenziati dalla TreTi srl il 9 agosto 1991 per riduzione di personale e di essere stati ammessi a beneficiare del trattamento di disoccupazione speciale di cui alla L. n. 1115 del 1968, art. 8, con riserva di essere collocati nelle liste di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 22, comma 7 e di avere lavorato durante il periodo di preavviso; la Corte territoriale affermava essere tre i casi che si potevano verificare dopo l’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991: a) il caso dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della L. n. 1115 del 1968, i quali, cessano dal diritto a tale trattamento ed hanno invece diritto alla indennità di mobilità; i ricorrenti non rientravano in questa fattispecie perchè erano stati licenziati prima della entrata in vigore della L. n. 223 del 1991 (11 agosto 1991) ma a quella data non godevano del trattamento speciale ai sensi della citata legge del 1968, perchè stavano lavorando nel periodo di preavviso; b) Il caso dei lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato dopo l’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, i quali hanno diritto alla indennità di mobilità da essa introdotta, ma non era il caso dei ricorrenti, perchè erano stati licenziati prima dell’entrata in vigore della legge; c) I ricorrenti rientravano invece nella previsione dell’art. 16, comma 4, rientravano cioè tra coloro ai quali il licenziamento sia stato intimato prima della entrata in vigore delle L. n. 223 del 1991, ai quali deve continuare ad applicarsi il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. n. 1115 del 1968, art. 8 e che non hanno quindi diritto all’indennità di mobilità. Avverso detta sentenza i soccombenti ricorrono con tre motivi. L’Inps è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Con il primo e secondo motivo, i ricorrenti, denunciando violazione della L. n. 233 del 1991, art. 22, comma 7, art. 16, comma 4, nonchè dell’art. 12 preleggi, ed anche degli artt. 1363, 1367 e 1369 cod. civ. e difetto di motivazione, si dolgono che non sia stata loro applicata la disciplina transitoria prevista dalla legge, la quale contemplerebbe il diritto di coloro che sono stati licenziati prima dell’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991 alla trasformazione del diritto al trattamento di disoccupazione speciale (ex lege n. 1115 del 1968) nel diritto alla indennità di mobilità, avente una durata ben superiore a quella prevista per il trattamento.

Con il terzo mezzo si sostiene che se, come ritenuto dai Giudici d’appello, la data di collocazione in mobilità fosse quella in cui la comunicazione di licenziamento era giunta a conoscenza dei lavoratori, 19.8.91, non sarebbe più applicabile la disciplina transitoria, ma quella a regime operante dopo l’entrata in vigore della legge, con conseguente immediato diritto alla indennità di mobilità.

I primi due motivi di ricorso meritano accoglimento, con assorbimento del terzo. Non vi è dubbio che nella specie il licenziamento sia stato intimato il 9 agosto 1991 e quindi prima dell’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991 (11.8.1991).

Ripercorrendo le diverse ipotesi illustrate dalla sentenza impugnata, quanto all’insorgenza del diritto all’indennità di mobilità, si rileva che:

1) ove il licenziamento sia stato intimato dopo l’entrata in vigore della legge e quindi dopo l’11 agosto 1991, scatta la nuova disciplina, ossia ai lavoratori licenziati o messi in mobilità compete l’indennità di mobilità (beninteso limitatamente ai dipendenti delle imprese industriali, stante il richiamo fatto dalla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1, all’art. 4 del medesimo testo normativo); ossia, per i dipendenti delle imprese industriali lo stato di disoccupazione (conseguente sia alla collocazione in mobilità ex art. 7, sia al licenziamento collettivo della medesima L. n. 223 del 1991, ex art. 24), è tutelato attraverso l’erogazione di detta indennità, introdotta per la prima volta dal legislatore in via esclusiva e sostitutiva, dal momento che all’art. 7, comma 8 si prevede che "L’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione…".

Conseguentemente viene espressamente abrogato (L. n. 223 del 1991, art. 16, comma 4) la L. n. 1115 del 1968, art. 8 concernente il trattamento speciale di disoccupazione, di cui per molti anni avevano beneficiato i dipendenti delle imprese industriali.

Va precisato che l’indennità di mobilità così introdotta costituisce trattamento più favorevole rispetto al trattamento speciale di cui al citato art. 8, perchè questo compete per 180 giorni, mentre per l’indennità di mobilità la durata è di un anno ed è anche maggiore nelle aree del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218 del 1968 (cfr. L. n. 223 del 1991, art. 7), e

P.Q.M.

ricorrenti, titolari del trattamento speciale, hanno richiesto la sua conversione nella indennità di mobilità. 2) Ove invece il licenziamento sia stato intimato prima dell’11 agosto 1991, come è nella specie (recesso in data 9.8.1991), la legge non prevede, in via generale, la retroattività del diritto alla indennità di mobilità, ma prevede invece la conservazione, ai lavoratori aventi diritto, del trattamento speciale di disoccupazione. Infatti la L. n. 223 del 1991, art. 16, comma 4 prevede si l’abrogazione della L. n. 1115 del 1968, art. 8, ma prevede altresì che tale disposizione continui ad applicarsi "in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima dell’entrata in vigore di detta legge". In via generale dunque resta fermo per questi lavoratori, il diritto al trattamento speciale di disoccupazione, che non "si converte" in indennità di mobilità;

3) Vi è però un’eccezione alla regola della non conversione, che si trova all’art. 22 concernente la disciplina transitoria. Ed infatti alla L. n. 223 del 1991, art. 16, comma 7 si prevede che "i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115 … cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità, con il diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito, per un periodo pari a quello di cui all’art. 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali è stato percepito il trattamento speciale di disoccupazione".

Detta disposizione opera però solo per alcune categorie di lavoratori, e cioè, per quanto qui interessa, per i lavoratori licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al T.U. n. 218 del 1978.

La norma dispone quindi che, in detti tenitori, i lavoratori già licenziati prima della L. n. 223 del 1991, aventi titolo al trattamento speciale di disoccupazione, non lo acquisiscano, ma lo con vertano nella indennità di mobilità, che avrà la durata stabilita dalla nuova legge, detratto però il periodo di godimento del trattamento speciale.

In altri termini, la conversione del trattamento speciale di disoccupazione nella indennità di mobilità, avente una più lunga durata, opera solo per i lavoratori licenziati nelle aree, come quelle del Mezzogiorno, dal momento che, notoriamente, proprio colà è in genere maggiore la crisi occupazionale.

Nella specie non si sa ove si collocasse la impresa TreTi srl che ha proceduto ai licenziamenti, tuttavia il fatto che sia stato adito, all’epoca, il pretore del lavoro di Napoli, induce a ritenere che si trovasse nelle aree del Mezzogiorno di cui al T.U. n. 218 del 1978. 4) Va poi rilevato che la sentenza impugnata ha escluso il diritto alla conversione sul rilievo che i lavoratori ricorrenti, alla data di entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, non godevano del trattamento speciale di disoccupazione, perchè stavano lavorando durante il periodo di preavviso.

La tesi non è condivisibile alla luce del tenore letterale della norma, giacchè l’art. 22, comma 7 non richiede, per la conversione, il godimento effettivo del trattamento speciale, perchè dispone "i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione…" e non vi è dubbio che i ricorrenti avessero "titolo" a detto trattamento speciale, anche se in quel momento lavoravano durante il periodo di preavviso, prova ne sia che al suo termine il medesimo è stato erogato e per l’appunto di esso i lavoratori chiedono la conversione per godere di un più lungo periodo di tutela.

5) Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, la quale verificherà in primo luogo se l’impresa industriale che ha proceduto al licenziamento si trovi nei territori di cui al T.U. n. 218 del 1978, e, in caso positivo, applicherà il principio per cui l’indennità di mobilità spetta anche ai lavoratori licenziati prima dell’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991 aventi titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. n. 1115 del 1968, spettando l’indennità di mobilità per il periodo indicato nell’ari. 7 della medesima L. n. 223 del 1991 ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a 180, per i quali è stato percepito il trattamento speciale. Il Giudice del rinvio provvederà anche per la spese del presente processo.

P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *