Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 16-09-2011, n. 34289

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 30 ottobre 2010 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice d’appello, confermava il provvedimento del tribunale penale che aveva rigettato la richiesta avanzata da I.C., imputato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., di scarcerazione per scadenza del termine massimo di custodia cautelare previsto per la fase delle indagini preliminari.

Il Tribunale, premesso:

– che l’imputato era stato arrestato il 2.2.2007 e che il termine di custodia, della durata di un anno, andava a scadere l’1.2.2008 (precisamente alle ore 24, n.d.e.);

– che il giudice dell’udienza preliminare, essendo stata presentata dichiarazione di ricusazione, con ordinanza adottata all’udienza del 31.1.2008 aveva sospeso i termini di custodia cautelare, rinviando la prosecuzione alla nuova udienza del 28.2.2008, all’esito della quale aveva emesso il decreto che dispone il giudizio;

ciò premesso, il Tribunale, rammentato che la Corte di Cassazione, Sezione Quinta, con sentenza n. 17767 del 18.2.2009, ha precisato che la sospensione disposta ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a) e b), "ha efficacia a far tempo dal giorno stesso dell’ordinanza e cessa (comprendendolo) nel giorno antecedente a quello in cui riprende l’attività processuale", osservava che il rinvio a giudizio era stato disposto nell’ultimo giorno utile (in realtà penultimo, n.d.e.) prima che spirasse il termine di scadenza della misura cautelare.

Contro la decisione ricorre l’imputato, il quale sostiene che la citata sentenza della Corte di Cassazione doveva essere intesa nel senso che il termine di custodia cautelare ricominciava a decorrere dal giorno antecedente all’udienza fissata per il 28.2.2008, ragion per cui, sommando tale giorno a quello in cui fu disposto il rinvio a giudizio, la decisione sarebbe intervenuta il giorno dopo la scadenza del termine massimo.

2. Il ricorso è infondato.

Invero la sentenza con cui questa Corte, Sezione Quinta, annullò l’ordinanza che dispose la scarcerazione di I.C. per scadenza – erroneamente ritenuta – del termine massimo di custodia cautelare ha chiaramente e inequivocabilmente affermato, come sopra testualmente riportato, che la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta dal giudice dell’udienza preliminare con ordinanza del 31.2.2008 ha dispiegato effetti dal giorno della pronuncia fino a quello antecedente l’udienza di rinvio (comprendendolo).

Pertanto la diversa interpretazione sostenuta dal ricorrente non ha fondamento alcuno.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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