Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
C.S. adiva il Tribunale di Napoli esponendo che, come marittimo alle dipendenze della Tirrenia, aveva subito un infortunio sul lavoro durante la navigazione, a seguito del quale aveva riportato postumi permanenti valutati dall’Ipsema nella misura del 70% ed era stato poi dichiarato definitivamente inidoneo ai servizi della Navigazione; che aveva chiesto alla Fanimar, sulla base della contrattazione collettiva che aveva costituito detto fondo, il pagamento dell’indennizzo, sia per la perdita dell’idoneità ai servizi marittimi, sia quello per la invalidità permanente parziale conseguente all’infortunio; che la Fanimar aveva opposto rifiuto motivandolo col fatto che l’infortunio risaliva ad epoca anteriore alla sua costituzione ed anche perchè la patologia psichica era esclusa dalle condizioni di polizza. Assumendo l’illegittimità del comportamento della Fanimar, il C. chiedeva in giudizio la sua condanna al pagamento di entrambi gli indennizzi. Nel contraddittorio con la Fanimar e con la Tirrenia, il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda, condannando la Fanimar solo alla erogazione dell’indennizzo per la invalidità permanente conseguente all’infortunio e rigettando invece quello previsto per H ritiro definitivo del libretto di navigazione.
Su appello sia del C., sia della Fanimar, la locale Corte d’appello, riformava parzialmente la statuizione di primo grado condannando la Fanimar anche al risarcimento dei danni derivanti dal mancato indennizzo conseguente al ritiro del libretto di navigazione.
La Corte, premesso che il ritiro del libretto di navigazione era stato determinato dalle conseguenze dell’infortunio sul lavoro e che l’art. 19 della polizza, nel disciplinare gli infortuni esclusi dalla copertura assicurativa non contemplava il caso di infortunio comportante una malattia psichica, affermava che al C. spettava quindi l’indennizzo previsto in polizza.
Soggiungeva poi che la Fanimar doveva essere condannata alla erogazione di una somma pari all’indennizzo medesimo, perchè il marittimo ne era rimasto privo a causa del comportamento della Fanimar.
La Corte infatti conveniva che la Fanimar non era tenuta alla corresponsione diretta degli indennizzi ai marittimi infortunati, ma solo alla stipulazione di polizze assicurative necessarie per assicurare ai lavoratori dette prestazioni; conveniva altresì sul fatto che era stata stipulata regolare polizza con la Helvetia Assicurazioni spa, ribatteva però che, come già deciso dal Tribunale in relazione all’indennizzo per la malattia professionale, la domanda del C. aveva ad oggetto non già il pagamento diretto ma il risarcimento conseguente all’inadempimento della società all’obbligo di stipulare la polizza e di assumere condotte tali da assicurare al marittimo il godimento degli indennizzi previsti in suo favore; affermava la Corte che anche in relazione all’indennizzo relativo al definitivo ritiro del libretto di navigazione, a fronte della richiesta del C., la Fanimar aveva omesso di fornire ogni elemento per individuare le compagnie dove aveva provveduto a stipulare la polizza; inoltre, non si era limitata a negare il proprio obbligo di pagamento, ma aveva anche motivato nel merito sulla infondatezza della richiesta, così da far presumere all’istante che la medesima Fanimar non era solo il soggetto stipulante, ma anche il soggetto preposto alla concreta gestione dei rapporti di cui alle medesime polizze.
Avverso detta sentenza la Fanimar ricorre con un motivo.
Resistono con controricorso sia il C., sia la Tirrenia che ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello affermato che gli importi rivendicati dal C. erano stati richiesti non solo quale soggetto direttamente obbligato all’erogazione delle prestazioni previste dall’accordo del 1997, ma sul presupposto dell’asserito inadempimento da parte del Fondo all’obbligo di stipulare polizze e di assumere condotte tali da assicurare al marittimo il godimento degli indennizzi previsti in suo favore nel detto accordo, mentre, sostiene il ricorrente, nel ricorso introduttivo il lavoratore non avrebbe mai formulato una domanda siffatta , avendo chiesto la condanna di essa Fanimar solo in forza dell’asserito inadempimento relativo alla sottoscrizione delle polizze. Il ricorso non merita accoglimento.
In primo luogo la Corte ha ben avuto presente il fatto che la Fanimar non era tenuta alla corresponsione diretta degli indennizzi ai marittimi infortunati, ma solo alla stipulazione di polizze assicurative necessarie per assicurare ai lavoratori dette prestazioni; ha considerato altresì che era stata stipulata regolare polizza con la Helvetia Assicurazioni spa.
Inoltre non è vero che la domanda del C. nei confronti della Fanimar avesse solo il contenuto riportato nell’attuale ricorso, giacchè egli chiedeva – come risulta dalla diretta visione degli atti da parte di questa Corte, prevista nel caso in cui si lamenti la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – nelle conclusioni di cui al ricorso di primo grado, la condanna del Fanimar sia come diretto obbligato, sia "indirettamente quale soggetto tenuto ad erogare gli indennizzi ove si fosse reso responsabile di taluni inadempimenti rispetto all’accordo che il C. elencava al n. 12". Quindi, come non ha mancato di rilevare la sentenza impugnata, una domanda in tal senso era stata proposta e non sussiste il vizio denunciato.
Mette poi conto rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. n. 4598 del 02/03/2006, 11157/96) Ai fini della identificazione della "causa petendi" posta dalla parte a base della domanda non rilevano tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l’insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, sicchè è compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa. Ne consegue che la enunciazione formulata dalla parte delle ragioni di diritto su cui la sua pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice solo nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze giuridiche. Il ricorso va pertanto rigettato.
La ricorrente va condannata alla rifusione delle spese nei confronti del C., mentre si compensano nei confronti della Tirrenia, rispetto alla quale non vi è soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore del C., liquidate in Euro 40,00 per esborsi e duemilacinquecento/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Si compensano le spese nei confronti della Tirrenia.
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