T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-10-2011, n. 2336 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame il ricorrente, candidato alla carica di consigliere comunale e primo non eletto per la lista "Lega Nord" collegata al sindaco eletto Fontana, impugna il verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco di Varese svoltesi il 1516 maggio 2011.

A sostegno del proprio ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 48 e 49 della Costituzione e dell’art. 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre che l’eccesso di potere per manifesta illogicità, arbitrarietà ed irrazionalità, contestando, sostanzialmente, l’attribuzione alla coalizione di maggioranza collegata al sindaco risultato eletto al turno di ballottaggio di un numero di seggi inferiore al 60%, come, invece, previsto dalla legge per i comuni aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, quale è Varese. L’Ufficio Elettorale Centrale avrebbe, infatti, attribuito solo 19 seggi su 32 alla maggioranza, mentre ne avrebbe dovuti attribuire 20, arrotondando per eccesso e non per difetto la cifra di 19,2 corrispondente al 60% di 32.

Si sono costituiti i controinteressati, che hanno chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito.

E’ intervenuto ad opponendum R.M., associandosi alle difese dei controinteressati.

All’udienza pubblica del 4 ottobre 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

La commissione elettorale centrale ha fatto corretta applicazione del principio fissato dalla legge elettorale in base al quale le cifre decimali devono essere arrotondate per eccesso se sono superiori a 50 centesimi, mentre devono essere arrotondate per difetto nel caso contrario.

Ai sensi dell’art. 71, comma 8, parte prima, del d.lgs. n. 267/00, "alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste".

Anche dalle previsioni dell’art. 73, comma 1, del succitato d.lgs., che si riferisce proprio alla fattispecie delle elezioni del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, come Varese, risulta che "Le liste per l’elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi".

Dal combinato disposto delle norme succitate si evince, dunque, incontestabilmente, la legittimità dell’operato della commissione elettorale centrale, che ha fornito corretta applicazione della legge elettorale, peraltro di univoca interpretazione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale per il quale la regola dell’arrotondamento al centesimo va effettuata per eccesso se la frazione non è inferiore al 50% e per difetto nel caso contrario.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va, dunque, respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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