Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-01-2012, n. 945

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 5-26 giugno 2009 il Tribunale di Siracusa ha rigettato le opposizioni alla esecuzione proposte da Residence Costruzione Piano d’Aquila TVS di Vincenzo Vinci & c. s.a.s. in liquidazione nei confronti di Island Finance s.r.l..

La società opponente aveva eccepito la prescrizione dei crediti ipotecari sui quali si fondava l’intervento della creditrice Island Finance.

Il Tribunale rigettava tale eccezione rilevando che il termine prescrizionale era indubbiamente quello ordinario decennale, coincidente – per il mutuo fondiario – con la scadenza del termine contrattualmente previsto per la restituzione delle somme ricevute.

Le previsioni del D.Lgs. n. 846 del 1905 e del D.P.R. n. 7 del 1976 – sottolineava ancora il giudice della opposizione espressamente stabiliscono l’anatocismo: donde il rigetto della relativa eccezione proposta dalla Resicene Costruzione Piano d’Aquila TVS. Quanto alla misura dei tassi di interessi, il Tribunale rilevava che il contratto di mutuo in questione era stato stipulato in data anteriore alla legge antiusura 108 del 199 con la conseguenza che – tenuto conto della interpretazione; autentica fornita dal D.L. n. 394 del 2000, convertito in legge 24 del 2001 – non potevano trovare applicazione i tassi soglia-individuati dal legislatore.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Residence Costruzione Piano d’Aquila TVS di Vinci Vincenzo e C. s.a.s. con quattro motivi.

Resiste con controricorso la Island Finance.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Il difensore di Island Finance ICR 4 s.r.l. ha partecipato alla discussione.

Il Collegio ha raccomandato la redazione di una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denuncia vizi della motivazione e violazione di norme di legge ( artt. 1183, 1362, 1363, 1366, 1457 e 2935 c.c.). Il giudice della esecuzione non aveva considerato che nel caso di specie vi era stato solo il prefinanziamento e non si era mai proceduto alla erogazione finale delle somme mutuate nè alla redazione del relativo piano di ammortamento.

Il giudice della opposizione aveva ritenuto che il termine di prescrizione iniziasse a decorrere dalla stipula dell’atto anzichè dalle anticipazioni.

Il secondo motivo riguarda violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 1283 c.c.) nonchè vizi della motivazione.

La decisione impugnata aveva rigettato – senza idonea motivazione – la eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi contenuta nel n. 3 paragrafo 5 del capitolato allegato al contratto di mutuo del 13 marzo 1991.

Poichè le somme erogate costituivano somministrazioni parziali, alle stesse non potevano essere applicate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 646 del 1905, art. 38 e del D.P.R. n. 7 del 1976, art. 14.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2878 c.c., n. 3, nonchè omessa motivazione e decisione su un punto della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il giudice della opposizione non aveva esaminato la richiesta di estinzione delle ipoteche iscritte sui beni immobili della società opponente e sui beni degli aventi causa, terzo esecutati, in conseguenza della pronuncia di rigetto della opposizione.

Infine, l’ultimo motivo si riferisce alla condanna al pagamento delle spese di giudizio (e denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c.). Ad avviso della ricorrente, la Residence Costruzioni Piano d’Aquila TVS non avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, che avrebbero dovuto essere poste a carico della Island Finance.

I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Il ricorso è inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto e per difetto del momento di sintesi.

La decisione impugnata è stata depositata in data 26 giugno 2009, in data ricompressa tra il 2 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, con la conseguenza che essa deve ritenersi soggetta alla disciplina dettata dall’art. 360 cod. proc. civ., e segg., come modificati dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile.

In base all’art. 366 bis c.p.c., nel testo all’epoca vigente, la illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, doveva concludersi con la formulazione di uno specifico quesito di diritto, mentre nel caso indicati dall’art. 360, comma 1, n. 5, la esposizione del motivo doveva contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assumeva omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rendeva inidonea a giustificare la decisione.

Nel caso di specie, difettano entrambi questi requisiti: mancano, cioè, sia i momenti di sintesi che la formulazione di un preciso di diritto.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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