Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 16-09-2011, n. 34189

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 23 febbraio 2011 del Tribunale di Venezia – Sezione del riesame – con la quale è stata confermata l’ordinanza di custodia cautelare in data 1 febbraio 2011 del G.l.P. del Tribunale di Treviso.

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:

a) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e); assoluta mancanza di gravità indiziaria.

Il ricorrente lamenta la sottovalutazione dell’oggettiva situazione da cui desumere un diverso giudizio in ordine al suo coinvolgimento nella fattispecie criminosa; denuncia in particolare la mancata attribuzione di rilevanza all’omesso riconoscimento delle parti offese, e, al contrario, la rilevanza attribuita ai contatti telefonici con gli altri due coindagati nella rapina di (OMISSIS) (e (OMISSIS)). In particolare non vi sarebbero elementi idonei a provare il possesso della moto Honda con cui è stata commessa la rapina a (OMISSIS), anche perchè poi il ricorrente sarebbe stato riconosciuto alla guida della Fiat Stilo sfrecciare da (OMISSIS) dove venne perpetrata la seconda rapina verso (OMISSIS). Incerta è poi anche la riferibilità al ricorrente dei telefonini sui quali sono state eseguite le intercettazioni nè vi sarebbero prove certe in ordine alla permanenza del B. presso l’Hotel (OMISSIS).

Il ricorso è assolutamente infondato e va, perciò, dichiarato inammissibile.

Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto, tese a sminuire l’attendibilità delle dichiarazioni delle persona offese, dei testimoni della vicenda ed ad introdurre elementi di dubbio che in realtà si rivelano di sottilissima validità rispetto alla ricostruzione complessiva operata dal giudice del riesame; in questo senso le censure sollevate dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del riesame non è illogico; al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza, (gli accertamenti della P.G. sul B. e i due complici, R. e M., l’individuazione dell’Hotel (OMISSIS) come base di appoggio con false generalità, l’utilizzazione per gli spostamenti oltre che di una Fiat Stilo, utilizzata per tornare a (OMISSIS) anche di una moto Honda nera, simile a quella utilizzata per la rapina in danno del C., il rilevamento operato con le telecamere del casello autostradale sull’auto del C. che nell’avvicinamento a (OMISSIS) era seguito dalla Fiat Stilo e dalla moto Honda, già individuate tramite le targhe in uso al R. e ai suoi complici; il contenuto delle intercettazioni telefoniche che collocano la presenza a (OMISSIS) dei tre nelle stesse ore della rapina; l’esecuzione della rapina a (OMISSIS) con le stesse modalità, il riconoscimento dello stesso B. a bordo della Fiat Stilo mentre faceva ritorno a (OMISSIS) con i due complici a grande velocità; la dimostrazione dell’insussistenza di una persona chiamata Ma., e la dimostrata utilizzazione di tale nome tra gli interlocutori R. e B. come mero escamotage per sviare le indagini). Sotto quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche, proprio perchè valorizza un’analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame. La scelta della misura è spiegata dunque in modo coerente e valutata con un esatto criterio di bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la qualità del soggetto destinatario della medesima, quale emerge dalla gravità dei fatti e dalle modalità allarmanti della condotta che evidenziano una peculiare pericolosità sociale.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, rinvenendosi profili di colpa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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