Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 06-10-2011, n. 636 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto n. 467/06, il Presidente della Regione siciliana, visto il parere di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa a Sezioni Riunite, n. 171/04 dell’11 luglio 2005, accoglieva il ricorso straordinario proposto dagli odierni ricorrenti volto a conseguire il riconoscimento del diritto al calcolo degli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 5, commi primo, quarto e sesto della L.R. n. 19/91 ed 8 del D.P.Reg. 30/1/93 negli aumenti periodici nonché il pagamento delle conseguenziali differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento dei relativi importi e, peraltro, conformandosi alla circolare n. 25858 del 9/2/2006, a firma del Dirigente generale della Presidenza, Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, ha disposto di provvedere applicando la prescrizione quinquennale e, quindi, di ritenere prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda.

Al riguardo, detti ricorrenti hanno dedotto che l’Amministrazione regionale, non avendo sollevato detta eccezione in sede di trattazione del ricorso straordinario, non può eccepirla in sede di esecuzione del suddetto D.P.Reg. n. 467/06.

Hanno, altresì, sostenuto l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, con riferimento al decreto del Presidente della Regione siciliana che abbia accolto il ricorso straordinario, anche alla luce della recente sentenza n. 2065, emessa sotto le date 11-28 gennaio 2011 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Hanno conclusivamente chiesto di:

a) ordinare alle Amministrazioni intimate di:

– dare integrale esecuzione, ognuna nell’ambito della propria competenza, al menzionato D.P.Reg. n. 467/06, provvedendo a corrispondere in favore degli istanti il maggior importo dovuto per differenze retributive a decorrere dall’1/7/1988, per straordinario, indennità di produttività ed indennità di buonuscita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole pretese al soddisfo;

– corrispondere a ciascun ricorrente, a norma dell’art. 114, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 104/2010, ricorrendone i presupposti, la somma di Euro 2.000,00 (duemila), o quell’altra maggiore o minore che si vorrà determinare, dovuta per il ritardo nella esecuzione del giudicato;

b) dichiarare nulla la circolare prot. n. 25858/06 e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;

c) nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta;

con vittoria di spese e compensi.

Con apposita memoria ha replicato la difesa erariale, per le amministrazioni intimate, deducendo, preliminarmente, la sola competenza del T.A.R. a decidere sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010.

Ha poi eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese azionate dai ricorrenti, per cui l’Amministrazione avrebbe correttamente dato esecuzione al d.P.Reg. in epigrafe indicato, avendola asseritamente eccepita nel procedimento, attenendosi alle indicazioni fornite dall’Ufficio legislativo e legale con parere n. 409 del 12 gennaio 2006.

L’omesso pronunciamento, sia da parte del C.G.A. in sede consultiva, che da parte del Presidente della Regione, sull’eccezione di prescrizione eccepita nei termini suddetti, non avrebbe potuto costituire motivo di impugnazione per revocazione del decreto decisorio, come ritenuto dal C.G.A., per cui l’Amministrazione non disporrebbe di rimedi utili al fine di far valere, in quella sede, le proprie ragioni sull’argomento.

La difesa erariale ha quindi sostenuto la legittimità della disposta liquidazione degli emolumenti spettanti agli odierni ricorrenti nei limiti del termine quinquennale di prescrizione, stante l’obbligo dell’Amministrazione di eccepirla in applicazione del principio dell’irrinunciabilità della stessa ai sensi dell’art. 3 del R.D.Lgs. n. 295/1939.

Ha conclusivamente chiesto, in caso di ritenuta ammissibilità del gravame, di dichiarare l’incompetenza del C.G.A. ed, in ogni caso, respingere nel merito, in quanto infondato, il ricorso in epigrafe, con vittoria di spese.

Alla camera di consiglio del 28 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene di dover, preliminarmente, respingere l’eccezione sollevata dall’Amministrazione intimata, secondo cui la competenza a decidere sul ricorso in epigrafe spetti al T.A.R. ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010.

Invero, nel sistema delineato al riguardo dalle nuove norme del c.p.a., la decisione sul ricorso straordinario al Capo dello Stato (e quindi il Decreto del Presidente della Regione Siciliana) si colloca nella ipotesi prevista alla lett. b) dell’art. 112, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010 e, pertanto, il ricorso per l’ottemperanza si propone, ai sensi del successivo art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato (ovvero dinanzi al C.G.A.), nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta" (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 2065/2011).

Nel merito, osserva il Collegio che le parti hanno versato note esplicative di opposto contenuto. In particolare, parte ricorrente, rilevando che la P.A. ha disatteso la decisione straordinaria di cui al citato d.P.Reg. n. 467/06, chiede di darvi integrale esecuzione ovvero di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

L’Amministrazione intimata ritiene, invece, legittima l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti vantati dai ricorrenti, prescrizione che avrebbe già eccepito in sede di ricorso straordinario.

Le pretese dei ricorrenti, salvo la limitazione di cui in appresso, sono fondate.

Preliminarmente, il Collegio rileva che, in sede di esecuzione, non può essere eccepita la prescrizione. Tale eccezione, invero, non formulata nel giudizio di merito, non può essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di ottemperanza, atteso che il giudicato amministrativo copre il dedotto e il deducibile, determinando le conseguenti preclusioni processuali (Consiglio Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3385).

Infatti, nonostante l’affermazione dell’Amministrazione intimata, secondo cui la stessa avrebbe ritualmente sollevato tale eccezione nel procedimento, va rilevato, tuttavia, che agli atti del processo non risulta sollevata alcuna eccezione di prescrizione da parte della resistente Amministrazione.

Viene respinta l’istanza di parte ricorrente volta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., ritenendo particolarmente iniquo tale ulteriore aggravio finanziario a carico dell’Amministrazione, atteso che la stessa ha già dimostrato di voler dare esecuzione al decreto di cui in epigrafe, salvo che per la parte ritenuta prescritta.

Conclusivamente, il Collegio accoglie in parte qua il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al menzionato D.P.Reg. n. 467/06 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, riconoscendo a ciascun ricorrente i crediti agli stessi spettanti come da parere n. 171/04 di questo C.G.A., nei termini in esso indicati ed integralmente richiamati nel citato D.P. Reg. n. 467/06.

Per il caso di ulteriore inerzia, va disposta fin d’ora la nomina di un commissario ad acta, per l’effettuazione, entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, dei pagamenti che risultino ancora dovuti, nella persona dell’Assessore regionale all’Economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Si ritiene, vista anche la parziale soccombenza dei ricorrenti, che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, come da superiore parte motiva, e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al d.P.Reg. n. 467/06 entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina, fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, quale commissario ad acta, per l’esecuzione degli incombenti di cui in motivazione entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, l’Assessore regionale all’Economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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