Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 06-10-2011, n. 633 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto n. 467/06, il Presidente della Regione siciliana, visto il parere di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa a Sezioni Riunite, n. 171/04 dell’11 luglio 2005, accoglieva il ricorso straordinario proposto dagli odierni ricorrenti volto a conseguire il riconoscimento del diritto al calcolo degli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 5, commi primo, quarto e sesto della L.R. n. 19/91 ed 8 del d.P.Reg. 30/1/93 negli aumenti periodici nonché il pagamento delle conseguenziali differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento dei relativi importi e, peraltro, conformandosi alla circolare n. 25858 del 9/2/2006, a firma del Dirigente generale della Presidenza, Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, ha disposto di provvedere applicando la prescrizione quinquennale e, quindi, di ritenere prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda.

Al riguardo, detti ricorrenti hanno dedotto che l’Amministrazione regionale, non avendo sollevato detta eccezione in sede di trattazione del ricorso straordinario, non può eccepirla in sede di esecuzione del suddetto d.P.Reg. n. 467/06.

Hanno, altresì, sostenuto l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, con riferimento al decreto del Presidente della Regione siciliana che abbia accolto il ricorso straordinario, anche alla luce della recente sentenza n. 2065, emessa sotto le date 11-28 gennaio 2011 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Hanno conclusivamente chiesto di:

a) ordinare alle Amministrazioni intimate di:

– dare integrale esecuzione, ognuna nell’ambito della propria competenza, al menzionato d.P.Reg. n. 467/06, provvedendo a corrispondere in favore degli istanti il maggior importo dovuto per differenze retributive, a decorrere dall’1/7/1988, per straordinario, indennità di produttività ed indennità di buonuscita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole pretese al soddisfo;

– corrispondere a ciascun ricorrente, a norma dell’art. 114, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 104/2010, ricorrendone i presupposti, la somma di Euro 2.000,00 (duemila), o quell’altra maggiore o minore che si vorrà determinare, dovuta per il ritardo nella esecuzione del giudicato;

b) dichiarare nulla la circolare prot. n. 25858/06 e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;

c) nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta;

con vittoria di spese e compensi.

La difesa erariale ha replicato producendo in giudizio la nota prot. n. 32370/08 dell’Assessorato ai Lavori Pubblici indirizzata ed altri uffici della Regione siciliana ed al dipendente To.Sa., con la quale l’Ente predetto ha disposto il pagamento degli emolumenti da corrispondere a quest’ultimo con le modalità di cui alla circolare n. 25858/2006, con riferimento all’operatività della prescrizione di cui all’art. 2948 c.c.

Ha prodotto, altresì, la scheda relativa alla rideterminazione degli aumenti periodici spettanti al suddetto sig. To. ai sensi della lett. a), tabella "O" della L.R. n. 41/85.

Alla camera di consiglio del 28 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Le pretese dei ricorrenti, salvo la limitazione di cui in appresso, sono fondate.

Preliminarmente, il Collegio rileva che la prescrizione, non eccepita in sede di ricorso straordinario, non può essere applicata in sede di esecuzione, atteso che il giudicato amministrativo copre il dedotto ed il deducibile, determinando le conseguenti preclusioni processuali (Consiglio Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3385).

Respinge l’istanza di parte ricorrente volta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., ritenendo particolarmente iniquo tale ulteriore aggravio finanziario a carico dell’Amministrazione, atteso che, da un lato, la stessa ha già dimostrato di voler dare esecuzione al decreto di cui in epigrafe, salvo che per la parte ritenuta prescritta, e che, dall’altro, come riconosciuto dal C.G.A. in sede consultiva con il parere n. 537/03, integralmente richiamato dal d.P.Reg. n. 264/05, "il ritardo nella corresponsione del giusto dovuto, ovviamente, comporta una diminuzione del credito principale che nella fattispecie in esame deve potersi integrare mediante la corresponsione in favore dei ricorrenti degli interessi al tasso legale e della rivalutazione, se superiore, da riconoscersi a far data dal di dovuto".

Conclusivamente, il Collegio accoglie in parte qua il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al menzionato d.P.Reg. n. 467/06 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, riconoscendo a ciascun ricorrente i crediti allo stesso spettanti come da parere n. 171/04 di questo C.G.A., nei termini in esso indicati ed integralmente richiamati nel citato d.P. Reg. n. 467/06.

Per il caso di ulteriore inerzia, va disposta fin d’ora la nomina di un commissario ad acta, per l’effettuazione, entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, dei pagamenti che risultino ancora dovuti, nella persona dell’Assessore regionale all’Economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Si ritiene, vista anche la parziale soccombenza dei ricorrenti, che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, come da parte motiva, e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al d.P.Reg. n. 467/06 entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina, fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, quale commissario ad acta, per l’esecuzione degli incombenti di cui in motivazione entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, l’Assessore regionale all’Economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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