T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 778 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il ricorso notificato a mezzo servizio postale il (consegnato il 15.3.11) e depositato il successivo giorno 21 con cui la sig.ra L.M. -premesso di essere proprietaria di un immobile a uso abitativo con circostante terreno in Ponza via Guarini 16 – ha adito questo Tribunale ai sensi dell’art. 116 del D.L.vo n. 104/10, per farsi riconoscere il diritto a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti ricetrasmittenti per telefonia mobile realizzati su terreno confinante, con conseguente ordine all’Amministrazione di ottemperare alla suddetta richiesta;

Visto l’atto di costituzione in giudizio depositato dal Comune di Ponza in data 5 maggio 2011, in cui si rappresenta che i lavori relativi alla installazione degli impianti di telefonia mobile risalgono agli novanta e che di recente sono stati eseguiti solo lavori di interro cavi elettrici;

Rilevato che il Comune riferisce di avere prestato il consenso all’accesso ai documenti con nota prot. 3349 del 4.5.2011;

Considerato che la ricorrente alla camera di consiglio del 28 luglio 2011 ha affermato che la documentazione richiesta non le è stata consegnata;

Ritenuta la sussistenza di una situazione giuridicamente rilevante in capo alla ricorrente, in virtù della sua qualità di proprietaria del terreno confinante con quello in cui sono stati realizzati i lavori in questione, tale da giustificare la domanda di accesso siccome formulata in epigrafe;

Ritenuto, pertanto, che vada affermata l’illegittimità del silenzio rifiuto opposto dal Comune di Ponza alla richiesta di accesso della ricorrente, e che conseguentemente debba ordinarsi all’Amministrazione di esibire i documenti oggetto della richiesta del 15 gennaio 2011 (ricevuta a mezzo servizio postale il 21 gennaio 2011), nei termini di cui alla domanda di parte;

Ritenuto che le spese devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R. G. 283/11 lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Ponza, di esibire e rilasciare copia degli atti di cui alla richiesta della ricorrente notificata in data 21 gennaio 2011 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione e comunicazione in via amministrativa della sentenza.

Condanna il Comune di Ponza alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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