Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-05-2011) 16-09-2011, n. 34275

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti di cui in epigrafe impugnano per cassazione la sentenza ivi indicata, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che ha loro applicato le pene per i reati ascritti e/o riqualificati, circostanziati e unificati, secondo la concorde richiesta delle parti. M., C. e F. lamentano la mancata motivazione sull’insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e deducono che la riqualificazione del peculato in truffa ex art. 640 bis c.p., in una alla concessione delle attenuanti generiche, avrebbe comunque imposto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Pepe denuncia la mancata rilevazione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Silvestri lamenta la mancata motivazione sull’insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e deduce che il delitto di concussione andava riqualificato in truffa ex art. 640 bis c.p., con conseguente estinzione del reato per prescrizione.

Motivi della decisione

Il collegio premette che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze , sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua il giudice ha il potere dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerge in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p..

Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p. – l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perchè essi sono coperti dal patteggiamento. Tanto premesso il Collegio osserva che i ricorsi sono inammissibili, in quanto:

– denunciano insussistenti vizi motivazionali della sentenza impugnata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguata a quanto contenuto nell’accordo tra le parti in punto qualificazione dei fatti, giudicandola esatta, e ha formalmente escluso la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in tal modo adempiendo adeguatamente ai controlli demandatigli e all’obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina);

– invocano inammissibilmente una prescrizione conseguente ai raggiunti termini dell’accordo, laddove, come affermato e ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5 del 28.05.97, Lisuzzo; sent. n. 3, del 25.11.98, Messina; sent. n. 18 del 21.06.2000, Franzo), nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta: – il compito del giudice è quello di accertare, sulla base degli atti – e, quindi, non nell’accordo strumentale per l’applicazione della pena – se esistono le condizioni per il proscioglimento e, in caso negativo, se è esatto il quadro nel cui ambito le parti hanno determinato la pena; – dopo l’ingresso nella seconda delle fasi descritte, i poteri del giudice restano inevitabilmente condizionati dalla peculiare natura strutturale e funzionale del procedimento nonchè dallo specifico contenuto delle pattuizioni delle parti, con la conseguenza che, da un lato, egli non può più essere restituito nell’esercizio di un potere che ha già consumato e, dall’altro, e correlativamente, il procedimento di applicazione della pena non ammetterà che due epiloghi soltanto:

l’accoglimento ovvero il rigetto dell’accordo intervenuto tra le parti. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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