Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-05-2011) 16-09-2011, n. 34274

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con ordinanza 7/7/2010, dichiarava inammissibile la richiesta di revisione, avanzata da M. F., della sentenza 24/12/2008 del Tribunale di Pescara, con la quale la predetta era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione in relazione ai reati di cui agli art. 336, 337, 582, 585 e 651 c.p..

Il Giudice distrettuale riteneva che non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 630 c.p.p., lett. c), per farsi luogo alla revisione, in quanto i fatti posti a sostegno della richiesta erano "preesistenti alla sentenza di condanna e, comunque, già allora conosciuti dall’istante". 2. Ha proposto ricorso per cassazione la condannata, lamentando la violazione della legge processuale, per non essersi dato corso al rito camerale partecipato, nonchè la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non si era dato alcun rilievo alla copiosa documentazione prodotta, dalla quale chiaramente si evinceva che i gravi disturbi psichiatrici di cui era portatrice andavano ad incidere sulla imputabilità e agli stessi non aveva fatto alcun riferimento nell’ambito del procedimento di cui si sollecitava la revisione, proprio perchè ella, a causa della patologia psichiatrica, resa più acuta dall’evento traumatico dell’arresto, non era presente a sè stessa in quella circostanza.

Il difensore della ricorrente, adducendo di essere impedito per documentati motivi di salute, ha presentato istanza di rinvio dell’odierna udienza.

3. Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio, considerato che il ricorso va trattato con la procedura ex art. 611 c.p.p..

3.1. Il ricorso è fondato.

Deve, però, essere disatteso il motivo in rito, che nella specie assume – per quanto si preciserà in seguito – un rilievo meramente astratto, circa la declaratoria, con provvedimento de plano, d’inammissibilità della richiesta di revisione. Ai fini di tale declaratoria, infatti, non è previsto il procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p., con conseguenti avvisi, notifiche e intervento delle parti, nè alcuna forma di intervento cartolare. Tale mancata previsione non viola il diritto di difesa e non integra alcun profilo d’incostituzionalità, considerato che è comunque previsto un contraddittorio differito, essendo riconosciuto alla parte interessata il diritto d’impugnare il provvedimento d’inammissibilità con ricorso per cassazione.

La questione che, nel caso in esame, assume rilievo è la superficiale e non corretta lettura che delle nuove emergenze processuali, poste a base della richiesta di revisione, da la Corte territoriale, nell’affermare che le stesse, in quanto "preesistenti alla sentenza di condanna e, comunque, già allora conosciute dall’istante", non integrerebbero il presupposto dell’art. 630 c.p.p., lett. c).

Osserva, in contrario, la Corte che per prove nuove rilevanti, a norma dell’art. 630 c.p.p., lett. c), ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revisione, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purchè non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale disattento del condannato (Sez. U. n. 624 del 26/9/2001, dep. 9/1/2002, imp. Pisano). Ciò posto, è indubbio che la documentazione relativa alla dedotta incapacità d’intendere e di volere della ricorrente al momento del ratto e alla non percepibilità e non deducibilità della stessa, in quel momento, da parte dell’allora imputata merita una più approfondita lettura, unitamente alla prove già valutate nel giudizio definito, da parte del giudice della revisione ( artt. 636 e 637 c.p.p.).

Conseguentemente, deve ritenersi positivamente superata la face procedurale preliminare, relativa all’ammissibilità della richiesta di revisione e alla rilevanza delle nuove prove dedotte, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Campobasso (individuata ai sensi dell’art. 11 c.p.p.) per deliberare, in piena libertà di giudizio, sulla richiesta di revisione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Campobasso per nuova deliberazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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