Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-04-2011) 16-09-2011, n. 34192

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- N.F. e P.R., tratti al giudizio del giudice di pace di Nocera Terinese ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 per rispondere dei reati di minacce in danno di M. F. e S.R., venivano assolti dai rispettivi addebiti.

Proponeva appello il M. ai sensi dell’art. 576 c.p.p., ma invocando l’affermazione della penale responsabilità dei contraddittori e la loro condanna alla pena di legge.

Con sentenza del 15 dicembre 2009 il Tribunale di Lamezia Terme accoglieva il gravame, condannando ciascuno degli imputati alla pena di Euro 30,00= di multa, ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso il N. e la P., deducendone la nullità per la prescrizione del reato già compiutasi prima della sentenza impugnata, e comunque l’illegittimità della valutazione delle testimonianze che il primo giudice non aveva considerato, ritenendole ad avviso dei ricorrenti correttamente inutilizzabili perchè indicati fuori termini dalla parte civile.

2.- La sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, atteso che ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. contro le sentenze del giudice di pace la parte civile può proporre appello ai soli effetti civili.

Nella specie era stato proposto appello anche agli effetti penali, ed il Tribunale di Lamezia Terme non solo non ne ha rilevato l’inammssibilità, ma l’ha anche accolto, condannando gli imputati assolti in primo grado a sanzione penale.

Dovrà pertanto in questa sede darsi atto dell’inammissibilità dell’appello proposto agli effetti penali.

Quanto agli effetti civili, il ricorso è destituito di fondamento.

Come si rileva infatti dalla sentenza impugnata, quei testimoni le cui deposizioni il giudice di pace aveva dichiarato inammissibili dopo averli escussi, erano stati indicati dal leso che si era costituito parte civile all’udienza, e perciò stesso abilitato alla richiesta di esami di testimoni che non aveva potuto indicare con l’apposita lista prevista dall’art. 468 c.p.p. per l’ovvio motivo che nella fase predibattimentale non era ancora costituito, circostanza che il difensore dei ricorrenti non revoca in dubbio.

Correttamente pertanto il Tribunale aveva ritenuto che quei testi erano stati legittimamente escussi, e le loro dichiarazioni, contrariamente a quanto aveva opinato il giudice di pace, erano del tutto utilizzabili.

Sulla base di quelle testimonianze il Tribunale ha ritenuto pertanto la responsabilità civile degli imputati.

Il ricorso pertanto agli effetti civili va rigettato.

Non consegue la condanna alle spese del procedimento atteso che la sentenza impugnata deve essere comunque annullata agli effetti penali, e di tale statuizione si giovano i ricorrenti, ancorchè non abbiano dedotto l’inammissibilità dell’appello agli effetti penali.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perchè l’appello della parte civile risulta inammissibile;

rigetta il ricorso degli imputati agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *