Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-01-2012, n. 1048 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione provinciale del Lavoro di Siena impugnava le due sentenze (nn. 112/2004 e 183/2005) del Tribunale di Siena, con la prima della quali era stato accertato il diritto di S.C. all’inserimento nel profilo professionale di ispettore del lavoro.

Area C e posizione professionale C2 a decorrere dal 26/10/2000, con condanna altresì in via generica di essa Amministrazione alle differenze retributive rispetto al ricevuto inquadramento in C1 ed al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice alla professionalità; e con la seconda era stata disposta la condanna dello stesso Ministero al pagamento di L. 6.068,30 per differenze retributive e di Euro 7.281,96 a titolo risarcitorio.

Con distinti motivi la difesa erariale lamentava a) l’errata applicazione del c.c.n.l. Ministero 1998 e dell’integrativo del 25.2.2000 riguardo agli inquadramenti del personale degli uffici ispettivi e della procedura per consentire l’accesso alla posizione di C2 a coloro che fossero inseriti in precedenza nella 7 q.f. transitati nella posizione C1, negando l’automaticità del passaggio a seguito dell’integrativo di settore, il cui art. 10 specificava che la posizione definitiva degli ispettori del lavoro era nell’Area C posizione 2 e reputando inammissibile l’intervento del primo giudice in merito alla diversa attribuzione dei punteggi ai vari aspiranti all’accesso alla procedura per il passaggio riqualificato a C2; b) l’insussistenza del danno alla professionalità che non era stato dimostrato dalla lavoratrice, avendo la signora S. continuato a svolgere i compiti a lei assegnati" c) la eccessività in ogni caso della liquidazione di tale danno, nonchè d) la errata decorrenza della collocazione in C2 dal 26.10.2000, ossia dalla vigenza del citato contratto integrativo, sostenendo che il nuovo inquadramento comunque dovesse essere attribuito successivamente alle nuove dotazioni organiche definite a partire dal 24.7.2001; e) l’omessa integrazione del contraddittorio con tutti gli altri lavoratori posti in graduatoria per l’accesso al corso di qualificazione per l’acquisizione della posizione di C2.

Concludeva di conseguenza.

La S. resisteva al gravame, aderendo alla pronuncia del Tribunale e contestando che, nella concreta fattispecie, si vertesse in una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. con i colleghi posti in graduatoria davanti a lei per partecipare alla procedura di riqualificazione propedeutica all’accesso alla posizione C2.

Con sentenza del 7-14/10/2008, l’adita Corte d’appello di Firenze, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda della S..

A sostegno della decisione osservava che una corretta interpretazione del CCNL Comparto Ministeri e del contratto collettivo integrativo del Ministero del Lavoro, cui la contrattazione nazionale aveva conferito il compito di ricollocare i profili concreti nelle varie aree, conduceva a ritenere che la S., rivestente, come Collaboratrice Isp. Lav., la ex 7^ qualifica funzionale, non potesse accedere automaticamente nella richiesta posizione economica C2 del nuovo sistema di classificazione del personale de comparto Ministeri, essendo necessario il presupposto, non presente nella specie, di appositi corsi/concorsi di riqualificazione.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre S.C. con quattro motivi.

Resiste il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione provinciale del Lavoro di Siena con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la S., denunciando violazione e/o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi ( art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato il contratto collettivo nazionale Ministeri 1998-2001, ritenendo che, ai fini del corrispondente inquadramento nelle declaratorie delle singole figure professionali, l’attività ispettiva in area C, posizione economica C2, dovesse intendersi, anche alla luce della successiva disposizione di cui all’art. 10 del CCNL integrativo Ministeri e dell’art. 1367 c.c. e ss., nel senso di escludere, in favore di quanti avessero svolto (unzioni ispettive, l’automatico inserimento nella posizione economica C2 del nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Ministeri, occorrendo, invece, per il passaggio l’accesso a corsi/concorsi di riqualificazione tra le diverse posizioni economiche.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando ancora violazione e/o falsa applicazione di contratti ed accordi collettivi ( art. 360 c.p.c., n. 3). Lamenta che la Corte distrettuale non abbia tenuto conto che il contratto nazionale integrativo del Ministero del Lavoro – laddove all’art. 10 afferma che il passaggio dalla posizione C1 alla posizione C2 nella funzione ispettiva avviene non già di diritto ed automaticamente, ma in base ad una sorta di concorso per titoli, e dunque soltanto per i collaboratori utilmente collocatisi nella relativa graduatoria di merito, mentre per gli altri il passaggio sarebbe legato solo all’esito di un corso di riqualificazione – verrebbe a porsi in contrasto con la previsione delle declaratorie del CCNL Ministeri, laddove si inquadrava, senza alcuna limitazione, tutto il personale ispettivo nella posizione economica C2; ciò anche alla luce de disposto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, secondo cui "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione".

Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3), sostiene che la Corte territoriale, con la sua decisione, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione il fatto che i collaboratori dell’ispettorato, fra i quali la stessa risultava inquadrata inizialmente, svolgevano, in base alla normativa previgente, funzioni ispettive e che la contrattazione integrativa avrebbe dovuto provvedere a collocarli, conformemente alle chiare direttive del CCNL. nella rivendicata posizione economica C2.

Pertanto, la contrattazione integrativa – sempre secondo la ricorrente – non solo avrebbe introdotto delle deroghe peggiorative alla previsione del CCNL, in relazione all’accesso alla qualifica professionale ed alla posizione economica superiore, ma si sarebbe posta in palese contrasto con le norme costituzionali di cui all’art. 97, relativo al buon andamento ed alla imparzialità della P.A., e art. 36. riguardante la corretta e dignitosa retribuzione del lavoratore. Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), lamenta che la Corte di merito avrebbe, in ogni caso, travisato le risultanze istruttorie, le quali, invece, avrebbero, comunque, comportato l’accoglimento del ricorso, pur rimanendo nella contestata prospettiva adottata dalla stessa Corte.

I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati, avendo la Corte di Firenze dato, in forma esplicita ed implicita, adeguato riscontro a dette obiezioni, sollevate anche dinanzi al Giudice di merito. Invero, la Corte territoriale, proprio al fine di argomentare in maniera convincente l’inconsistenza della tesi della lavoratrice, ha tenuto preliminarmente a fare presente come al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, avesse fissato la preminenza della contrattazione collettiva per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nel fissare i trattamenti e le posizioni economiche e le relative modalità di attribuzione ed osservato, in seconda approssimazione, come il CCNL Ministeri avesse a sua volta stabilito all’art. 13 il passaggio all’Area C dei dipendenti già appartenenti, come l’appellata, alla 7 qualifica funzionale e come per gli ispettori del lavoro il contratto integrativo relativo al personale del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 25.10.2000 avesse, quindi, previsto (art. 10) la possibilità del passaggio alla posizione C2 mediante apposita procedura e la formazione di una graduatoria unica nazionale.

Ha aggiunto che era stato il D.P.C.M. 10 aprile 2001 allora a provvedere alla ridefinizione delle dotazioni organiche del Ministero in questione e con il decreto direttoriale 26.9.2001 si era avviata la prevista procedura per la riqualificazione degli ispettori del lavoro.

Ha soggiunto che tale procedura appariva del tutto aderente a quanto stabilito dall’art. 13 e art. 16, comma 7, del citato c.c.n.l. 1998, con cui le parti si erano espressamente dato atto che il "riordino del sistema classificano" determinava per le amministrazioni una nuova riorganizzazione del lavoro e consentiva la "progressione" alla posizione di C2 soltanto nei limiti di contingenti determinati a norma dell’art. 15 dello stesso c.c.n.l..

Sicchè errato era ritenere, come determinato dal Tribunale di Siena, di poter superare e trascurare la volontà delle parti collettive, la quale si era univocamente espressa nel senso che, mentre il passaggio dalla ex 7 q.f. alla posizione CI era immediato, la collocazione del personale già in possesso del profilo di ispettore del lavoro in posizione C2 veniva stabilito in via graduale, in base ad una graduatoria per titoli e, soprattutto, nei limiti dei contingenti di organico fissati quale limite previsto per tutte le progressioni interne.

Ritiene il Collegio, sulla base delle corrette argomentazioni del Giudice a qua, che non è da ritenersi fondata la rivendicazione azionata da S.C. per ottenere l’inquadramento in C2 nè dalla vigenza dell’integrativo, nè tanto meno dalla vigenza del contratto nazionale Ministeri che ha demandato comunque all’accordo integrativo le modalità di acquisizione della superiore posizione; soluzione questa che, essendo espressione di una convenzione collettiva, appare de tutto scollegata da possibili contrasti con i richiamati articoli della Costituzione.

Giova in proposito rammentare che – secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione – nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti de personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo. (Nella specie, la S.C., nell’enunciare il principio, ha ritenuto la validità della collocazione, in sede di prima applicazione, in area C/1 degli ispettori del lavoro, già inquadrati nella soppressa 7^ qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza contrattuale contenuta nella contrattazione collettiva integrativa che prevedeva un percorso professionale di inserimento iniziale in area C/1. ed ha escluso che su tali disposizioni dovessero prevalere quelle della contrattazione nazionale, che invece contemplavano direttamente un inquadramento in area C/2) (cfr. Cass. n. 19007/2010; Cass. n. 11149/2011).

Per quanto precede, il ricorso va rigettato, non ravvisandosi nell’iter argomentativo del Giudice d’appello le violazioni ed i vizi lamentati dalla ricorrente.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidale in Euro 50,00 oltre Euro 3000,00 per onorari ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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