Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-04-2011) 16-09-2011, n. 34190

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.F., ritenuto colpevole dei reati di ingiurie e minacce in danno della moglie separata D.M.G., ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 2 febbraio 2010 che aveva confermato quella di primo grado, deducendone la nullità per inadeguata delibazione dei motivi di appello, con cui era stata dedotta la tardività della querela; l’irrilevanza della condotta dell’imputato, attuata non in presenza della parte offesa;

l’omessa applicazione della scriminante della reciprocità delle offese, risultando dalla trascrizione della conversazione intercettata che la donna per prima aveva rivolto espressioni ingiuriose al coniuge. La parte civile ha depositato note difensive in data 26 novembre 2010, deducendo l’inammissibilità dell’avverso ricorso per tardività. Il ricorso è inammissibile sia perchè si limita a riproporre censure già prospettate con l’appello, tutte compiutamente delibate dal Tribunale; sia perchè manifestamente infondato; sia infine perchè prospetta il riesame del merito che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, il Tribunale abbia dato contezza delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni. Manifestamente infondato e generico (perchè ripetitivo di un motivo di appello cui il Tribunale ha dato compiuta ed esauriente risposta) è infatti il motivo con il quale si deduce la tardività della querela, atteso che dall’imputazione si rileva come i reati fossero stati contestati come consumati il (OMISSIS), di modo che la querela proposta il 21 luglio 2003 era del tutto tempestiva. Nel resto il ricorso contesta la compiuta ed argomentata ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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